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	<title>Pogliani Consulting</title>
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	<description>Consulente del Lavoro</description>
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		<title>Al via da domani le domande per i Flussi dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2012.</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.</p> <p>Di conseguenza i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.</p>
<p>Di conseguenza i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore <strong><strong>8.00 </strong></strong>del <strong><strong>20 aprile 2012 </strong></strong>e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del <a title="blocked::https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp collegamento esterno al sito del Ministero dell'Interno" href="https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp" target="_blank">Ministero dell’Interno</a>.</p>
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		<title>Nuovi formulari Paper SED</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Inps ha pubblicato i Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità) , U (prestazioni di disoccupazione) ed F (prestazioni familiari): i nuovi formulari comunitari  sostituiscono quelli delle serie E100, E300 ed E400 attualmente utilizzati in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali. I nuovi formulari saranno temporaneamente in uso per il periodo transitorio previsto fino al 30 aprile 2014, per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica. </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inps ha pubblicato i Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità) , U (prestazioni di disoccupazione) ed F (prestazioni familiari): i nuovi formulari comunitari  sostituiscono quelli delle serie E100, E300 ed E400 attualmente utilizzati in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali. I nuovi formulari saranno temporaneamente in uso per il periodo transitorio previsto fino al 30 aprile 2014, per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica. <span style="color: #330033;"><span><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><br />
</span></span></span></p>
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		<title>Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p align="justify">Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. del 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell&#8217;art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).</p> <p align="justify">La misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:</p> <p align="justify">a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;</p> <p align="justify">b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;</p> <p align="justify">c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  s.m.i.</p> <p align="justify"> <p align="justify"></p> <p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO 6 ottobre 2011 </p> Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. (11A16810) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in societa' per azioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=395">Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. del 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell&#8217;art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).</p>
<p align="justify">La misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:</p>
<p align="justify">a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;</p>
<p align="justify">b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;</p>
<p align="justify">c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  s.m.i.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><span id="more-395"></span></p>
<div>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>
</div>
<p><strong>DECRETO 6 ottobre 2011<br />
</strong></p>
<pre>Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso  di  soggiorno.
(11A16810)</pre>
<pre>              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  giuridica  dello  straniero  in  Italia»   e,   in
particolare, gli  articoli  5,  comma  2-ter  e  14-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato  dalla  legge  15
luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica»;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 59,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 244, del 17  ottobre  2002,  con  la  quale  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre
2002 e' stato trasformato in societa' per azioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante   il
regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n.  469  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   denominato
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme  all'Entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  con
particolare riferimento  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il regolamento (CE) n.  1030/2002  del  13  giugno  2002  che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a  cittadini  di  Paesi  terzi,  come   modificato   dal   successivo
regolamento (CE) n. 380/2008 del 18  aprile  2008,  recante  «Modello
uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Istruzioni per la disciplina dei servizi di  vigilanza  e  controllo
sulla produzione delle carte  valori  e  degli  stampati  a  rigoroso
rendiconto»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del  3  agosto
2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso  ed
alla carta di soggiorno»;
  Visto l'art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n.
43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio  2006,  il  rilascio  del
permesso di soggiorno elettronico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
  Visto l'art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che,  tra
l'altro:
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici siano determinati con decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante
«Determinazione dell'importo  delle  spese  da  porre  a  carico  dei
soggetti  richiedenti  il  permesso  di  soggiorno   elettronico»   e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in
data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con
il  quale  e'  stato  stabilito   l'importo   dell'onere   a   carico
dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di  soggiorno  nell'ambito  della  convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra  il
Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;
  Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione
degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio  dei  permessi
di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che  tali
servizi sono compensati con un importo  pari  ad  € 0,50,  aggiuntivo
rispetto all'importo del pagamento;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater,  sesto  comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e, quindi, anche  il  costo  dei  servizi  che
Poste  italiane  S.p.A.  dovra'  fornire  in  base  alla   menzionata
convenzione non dovra' gravare sull'Erario;
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

     Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno 

  1. Ai sensi dell'art. l , comma 22, lett. b) della legge 15  luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta'  superiore  ad
anni diciotto e' determinata come segue:
    a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata  superiore  a
tre mesi e inferiore o pari a un anno;
    b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore  a
un anno e inferiore o pari a due anni;
    c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo e per  i  richiedenti  il  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'art. 27,  comma  1,  lett.  a),  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso  di
soggiorno in formato elettronico  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico  dello  straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo,  nonche'
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze  sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
12 ottobre 2005.</pre>
<pre>                               Art. 2 

              Importi dovuti e modalita' di versamento 

  1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle  lettere  a),
b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma  di
euro 27,50 di cui al  decreto  4  aprile  2006  citato  in  premessa,
relativa alle spese da porre a carico  dei  soggetti  richiedenti  il
permesso di soggiorno elettronico.
  2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto  corrente  postale  n.   67422402,   intestato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con  causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».</pre>
<pre>                               Art. 3 

                         Casi di esclusione 

  1. Le disposizioni di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  non
trovano applicazione nei confronti di:
    a)  cittadini  stranieri  regolarmente  presenti  sul  territorio
nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
    b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett  b)  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    c) cittadini stranieri che entrano nel territorio  nazionale  per
ricevere cure mediche, nonche' loro  accompagnatori,  secondo  quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286;
    d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il  rinnovo  del
permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
    e)  cittadini  stranieri   richiedenti   l'aggiornamento   o   la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.</pre>
<pre>                               Art. 4 

                           Fondo rimpatri 

  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e'  istituito,  nell'ambito  della  missione   «Ordine   pubblico   e
sicurezza», un Fondo  rimpatri  finalizzato  a  finanziare  le  spese
connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati   in
posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  paese  di
origine, ovvero di provenienza.
  2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto  del  costo  del  documento
elettronico pari ad  euro  27,50,  al  «Fondo  rimpatri»  di  cui  al
precedente comma 1.
  3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso   la
riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e'  riassegnata  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno, come segue:
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto  alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici;
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e  garanzia  dei
diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e
l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di
integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.</pre>
<pre>                               Art. 5 

Modalita' e procedure per il  riversamento  delle  somme  all'entrata
                             dello Stato 

  1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai  sensi  del  presente
decreto,  sul  conto  corrente  postale  n.  67422402,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti  all'Entrata
dello Stato, con imputazione:
    al capitolo 3354,  art.  1  -  Capo  X  -,  per  quanto  riguarda
l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;
    al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV -  per  quanto  concerne  le
somme da destinare, ai  sensi  della  citata  legge  n.  94/2009,  al
Ministero dell'interno.
  2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai  pertinenti  capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero dell'interno.
  Il presente decreto sara' registrato a norma di  legge,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  ed  entrera'  in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
    Roma, 6 ottobre 2011 

                            Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                                             Tremonti 

Il Ministro dell'interno
Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  11,
Economia e finanze, foglio n. 52</pre>
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		<title>Permesso unico di residenza e lavoro per  extracomunitari</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul &#8216;permesso unico&#8217; di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell&#8217;Unione Europea I titolari di tale permesso  potranno beneficiare di pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici e avere, in generale, parita&#8217; di trattamento con i cittadini dell&#8217;Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fiscalita&#8217;, per la formazione professionale e l&#8217;accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici.</p> <p>Non potranno beneficiare del permesso unico: i rifugiati,i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all&#8217;interno di societa&#8217; multinazionali</p> <p>Il potere legislativo nazionale potrà esercitarsi con riferimento ai requisiti di accesso e durata ad alcuni benefici (alloggi, ecc.)</p> <p>Fonte: www.ansa.it</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul &#8216;permesso unico&#8217; di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell&#8217;Unione Europea<br />
I titolari di tale permesso  potranno beneficiare di pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici e avere, in generale, parita&#8217; di trattamento con i cittadini dell&#8217;Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fiscalita&#8217;, per la formazione professionale e l&#8217;accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici.</p>
<p>Non potranno beneficiare del permesso unico: i rifugiati,i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all&#8217;interno di societa&#8217; multinazionali</p>
<p>Il potere legislativo nazionale potrà esercitarsi con riferimento ai requisiti di accesso e durata ad alcuni benefici (alloggi, ecc.)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it/" target="_blank">www.ansa.it</a></p>
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		<title>Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l&#8217;obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l&#8217;obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.</p> <p>CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l&#8217;obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.</p>
<p><a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2011/11/il-contr-di-sogg-non-deve-pi%C3%B9-essere-spedito.-comunicaz.-28.11.2011.pdf">CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011</a></p>
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		<title>Fissate le quote d’ingresso per istruzione universitaria, musicale e coreutica.</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l&#8217;anno accademico 2010-2011, la possibilità di rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all&#8217;estero, di cui - 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale -  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l&#8217;anno accademico 2010-2011, la possibilità di<br />
rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all&#8217;estero, di cui<br />
- 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio<br />
aventi valore legale<br />
-  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di<br />
studio aventi valore legale.</p>
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		<title>INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione. si allega il decreto: CLICCA QUI</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #330033;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.<br />
si allega il decreto: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2011-08-29&amp;task=dettaglio&amp;numgu=200&amp;redaz=11A11588&amp;tmstp=1314693970965">CLICCA QUI</a></span></span></span></p>
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		<title>Comunicazione Unilav e decreto flussi &#8211; circolare congiunta n° 18 del 2011</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall&#8217;attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.</p> Il datore di lavoro, una volta &#8220;ottenuta&#8221; la quota e dopo aver completato l&#8217;iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione &#8220;UNILAV&#8221; (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso. Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd &#8220;kit postale&#8221; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state  estese anche alle quote previste dall&#8217;attuale decreto flussi le regole a  suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.</p>
<div>Il datore di lavoro, una volta &#8220;ottenuta&#8221; la quota  e dopo aver completato l&#8217;iter, accompagnando il lavoratore  extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo  Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione &#8220;UNILAV&#8221; (ex  C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO  stesso.</div>
<div>Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si  faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione  allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo,  andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la  spedizione del cd &#8220;kit postale&#8221;</div>
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		<title>Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli. Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.</p> <p>CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei  lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori  domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.<br />
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le  proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori  domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di  personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di  colf.</p>
<p><a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2011/02/DPCM30112011IIripartizione.pdf">CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto</a></p>
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		<title>Consulenza telefonica professionale &#8211; FLUSSI 2011</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.</p> <p>Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.</p> COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un&#8217;ora di consulenza. <p>I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell&#8217;immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.</p> <p>Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">VUOI UNA CONSULENZA?  &#8211;  ACQUISTA IL SERVIZIO  &#8211;  PARLA CON IL NOSTRO ESPERTO  &#8211;  RISOLVI I TUOI PROBLEMI</p> <p style="text-align: center;"> Clicca qui per accedere al servizio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.</p>
<p>Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.</p>
<h2><strong>COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un&#8217;ora di consulenza.</strong></h2>
<p>I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell&#8217;immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.</p>
<p>Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://poglianiconsulting.com/?page_id=343"><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="glossy_ecomm_preview" src="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2011/01/glossy_ecomm_preview.png" alt="" width="402" height="54" /></a></p>
<p style="text-align: center;">VUOI UNA CONSULENZA?  &#8211;  ACQUISTA IL SERVIZIO  &#8211;  PARLA CON IL NOSTRO ESPERTO  &#8211;  RISOLVI I TUOI PROBLEMI</p>
<p style="text-align: center;">
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://poglianiconsulting.com/?page_id=343"><strong>Clicca qui per accedere al servizio</strong></a></h2>
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		<title>Nuove modalità di riscossione dei crediti Inps</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 04:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>A far data dall’1/1/2011 la disciplina di riscossione dei crediti contributivi Inps è stata oggetto di radicali modifiche.</p> <p>Il ricupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps verrà effettuato tramite un nuovo strumento, l’avviso di debito, che sostituirà la “vecchia” cartella di pagamento.</p> <p>L’avviso di debito ha valore di titolo esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica l’Agente delle Riscossione può procedere direttamente all’esecuzione forzata.</p> <p>Questa nuova procedura riguarderà anche debiti risalenti a periodi antecedenti al 2011, per i quali non sia stata ancora perfezionata l’iscrizione a ruolo.</p> <p>Il pagamento dovrà avvenire, entro 60 giorni, presso l’Agente della riscossione competente, restando salva la facoltà, per il contribuente, di chiedere la rateazione.</p> <p>Il nuovo sistema di riscossione prevede, inoltre, una disciplina differente, a seconda della tipologia del debito:</p> <p>a)      avviso di addebito da omissione contributiva, i.e. per somme denunciate e non versate in tutto o in parte o versate oltre le scadenze</p> <p>In questi caso l’Inps continuerà ad avvalersi dell’istituto dell’avviso bonario, prima di formare e notificare l’avviso di debito.</p> <p>b)      avviso di addebito da accertamento, i.e. per  somme accertate a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.</p> <p>Al contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento entro 90 gg dalla notifica, trascorsi i quali, nell’inerzia del contribuente, . l’Inps  formerà enotificherà l’avviso di debito</p> <p>Contro l&#8217;avviso di addebito è possibile proporre ricorso, entro  40 giorni dalla notifica al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps competente.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2009/08/inps.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39" style="border: 0pt none; margin: 5px 9px;" title="inps" src="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2009/08/inps.jpg" alt="" width="191" height="300" /></a>A far data dall’1/1/2011 la disciplina di riscossione dei crediti contributivi Inps è stata oggetto di radicali modifiche.</p>
<p>Il ricupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps verrà effettuato tramite un nuovo strumento, <strong>l’avviso di debito</strong>, che sostituirà la “vecchia” cartella di pagamento.</p>
<p><strong>L’avviso di debito ha valore di titolo esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica l’Agente delle Riscossione può procedere direttamente all’esecuzione forzata</strong>.</p>
<p>Questa nuova procedura riguarderà anche debiti risalenti a periodi antecedenti al 2011, per i quali non sia stata ancora perfezionata l’iscrizione a ruolo.</p>
<p>Il pagamento dovrà avvenire, entro 60 giorni, presso l’Agente della riscossione competente, restando salva la facoltà, per il contribuente, di chiedere la rateazione.</p>
<p>Il nuovo sistema di riscossione prevede, inoltre, una disciplina differente, a seconda della tipologia del debito:</p>
<p>a)      <span style="text-decoration: underline;">avviso di addebito da omissione contributiva</span>, i.e. per somme denunciate e non versate in tutto o in parte o versate oltre le scadenze</p>
<p>In questi caso l’Inps continuerà ad avvalersi dell’istituto dell’avviso bonario, prima di formare e notificare l’avviso di debito.</p>
<p>b)      <span style="text-decoration: underline;">avviso di addebito da accertamento</span>, i.e. per  somme accertate a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.</p>
<p>Al contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento entro 90 gg dalla notifica, trascorsi i quali, nell’inerzia del contribuente, . l’Inps  formerà enotificherà l’avviso di debito</p>
<p>Contro l&#8217;avviso di addebito è possibile proporre ricorso, entro  40 giorni dalla notifica al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps competente.</p>
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		<title>DECRETO FLUSSI 2010 &#8211; 2011</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[invio telematico]]></category>
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		<category><![CDATA[Permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[soggiornanti di lungo periodo]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.</p> <p>Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:</p> il decreto integrale, il dettaglio della procedura per l&#8217;invio telematico (Click Day), il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e alcune indicazioni di carattere pratico. CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale <p>Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.</p> <p>Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica: </p> flussi@poglianiconsulting.com <p style="text-align: right;">.</p> <p style="text-align: right;">. </p> &#124;&#124; DECRETO FLUSSI &#124;&#124; Nome e Cognome(Richiesto) Email Indirizzo(Richiesto) WEBSITE Telefono RichiestaScrivi qui la tua richiesta, sarai ricontattato al più presto(Richiesto) &#160; <p class="cf-sb"></p> <p class="linklove" id="ll2">cforms contact form by delicious:days</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" style="border: 0pt none; margin: 4px 9px;" title="mondo" src="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2010/04/mondo-150x150.png" alt="" width="179" height="179" />In data 31/12/2010 <strong>è stato pubblicato</strong>, un po’ in sordina, <strong>in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi </strong>ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.</p>
<p>Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:</p>
<ul>
<li>il decreto integrale,</li>
<li>il dettaglio della procedura per l&#8217;invio telematico (Click Day),</li>
<li>il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e</li>
<li>alcune indicazioni di carattere pratico.</li>
</ul>
<h2><a href="http://goo.gl/BaHdd">CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale </a></h2>
<p>Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.</p>
<p><strong>Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:<br />
</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>flussi@poglianiconsulting.com</strong></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ffffff;"><strong>.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
</strong></p>

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		<legend>||           DECRETO FLUSSI          ||</legend>
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			<li id="li-2-2" class=""><label for="cf2_field_2"><span>Nome e Cognome</span></label><input type="text" name="cf2_field_2" id="cf2_field_2" class="single fldrequired" value="Nome e Cognome" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(Richiesto)</span></li>
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			<li id="li-2-4" class=""><label for="cf2_field_4"><span>Indirizzo</span></label><input type="text" name="cf2_field_4" id="cf2_field_4" class="single fldrequired" value="Indirizzo completo" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(Richiesto)</span></li>
			<li id="li-2-5" class=""><label for="cf2_field_5"><span>WEBSITE</span></label><input type="text" name="cf2_field_5" id="cf2_field_5" class="single" value="Sito internet o nome dell'azienda" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/></li>
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		<title>L&#8217;assunzione di lavoratori stranieri irregolari determina la responabilità penale del datore di lavoro</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>SEZIONE I PENALE</p> <p>Sentenza 8 luglio 2010, n. 25990</p> <p>Svolgimento del processo – Motivi della decisione</p> <p>Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. Per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il ****.</p> <p>Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.</p> <p>Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.</p> <p>Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.</p> <p>Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..</p> <p>Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. In proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.</p> <p>La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.</p> <p>Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.</p> <p>P.Q.M.</p> <p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE I PENALE</p>
<p>Sentenza 8 luglio 2010, n. 25990</p>
<p>Svolgimento del processo – Motivi della decisione</p>
<p>Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. Per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il ****.</p>
<p>Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.</p>
<p>Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.</p>
<p>Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.</p>
<p>Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. In proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.</p>
<p>La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.</p>
<p>Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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		<title>Decreto Flussi 2010 &#8211; 2011</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 &#8220;quote&#8221;, divise come segue: • 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi; • 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente; • 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo; • 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine; • 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile. Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.</p> <p>Sono previsti tre click day:</p> <p>• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto; • per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;</p> <p>• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 &#8220;quote&#8221;, divise come segue:<br />
• 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi;<br />
• 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente;<br />
• 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;<br />
• 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine;<br />
• 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.<br />
Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.</p>
<p>Sono previsti tre click day:</p>
<p>• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto;<br />
• per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;</p>
<p>• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.</p>
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		<title>Italiani all&#8217;estero: Circolare AIRE n.33</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Distacco]]></category>
		<category><![CDATA[italiani all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[residenza all'estero]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> Il Ministero dell&#8217;Interno ha pubblicato una circolare in materia di all&#8217;aggiornamento dell&#8217;AIRE (anagrafe residenti all&#8217;estero)</p> <p>Clicca qui per scaricare la circolare: Aire_ circolare 33 del 2010 </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span><span><span style="color: #330033;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"> Il Ministero dell&#8217;Interno ha pubblicato una circolare in materia di all&#8217;aggiornamento dell&#8217;AIRE (anagrafe residenti all&#8217;estero)</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span style="color: #330033;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Clicca qui per scaricare la circolare: <a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2010/11/Aire_-circ-33-del-2010.pdf">Aire_ circolare 33 del 2010</a><br />
</span></span></span></span></span></span></p>
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		<title>Test di italiano per stranieri</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
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		<category><![CDATA[soggiornanti di lungo periodo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all&#8217;esame di lingua Italiana per stranieri.</p> <p>Scarica la circolare Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all&#8217;esame di lingua Italiana per stranieri.</p>
<p>Scarica la circolare <a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2010/11/0828_Circ._test_italiano_n._7589_del_16.11.20101.pdf">Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri</a></p>
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		<title>Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.</p> <p>Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</p> <p>ALLEGATO</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.</p>
<p>Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</p>
<p><a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2010/11/appunto27ottobre20101.pdf">ALLEGATO</a></p>
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		<title>Nuove agevolazioni per ingressi ex art 27 lett a), c),  g) D.Lvo n 286/98</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.</p>
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		<title>Nuove esternazioni e imminenti novità</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ <p></p> Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen. Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010 <p> </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #330033;"><span style="font-size: x-small;"><span></span></span></span></div>
<p><span style="color: #330033;"><span style="font-size: x-small;"><span></p>
<div>Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen.</div>
<div>Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010</div>
<p> </p>
<p></span></span></span></p>
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		<title>Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE: •  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero; •  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato; •  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.</p> <p>circ1 circ2 circ3</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:<br />
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;<br />
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;<br />
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.</p>
<p><a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/circ1.pdf">circ1</a> <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/circ2.pdf">circ2</a> <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/circ3.pdf">circ3</a></p>
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		<item>
		<title>Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[<p> </p> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all&#8217;emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l&#8217;anno in corso, si rappresenta che, d&#8217;intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro &#8220;in nero&#8221;, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Innanzitutto, si segnala l&#8217;opportunità che, nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all&#8217;assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell&#8217;assunzione.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all&#8217;assunzione del lavoratore stagionale &#8211; purché con motivate giustificazioni &#8211; potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Infine, si comunica che, d&#8217;intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all&#8217;art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all&#8217;art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell&#8217;avvio dell&#8217;operatività della procedura in argomento.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">IL DIRETTORE CENTRALE</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">DELLE POLITICHE DELL&#8217;IMMIGRAZIONE</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">E DELL&#8217;ASILO (Malandrino)</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"> <p style="margin-bottom: <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=274">Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><br />
</span></p>
<div><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">MINISTERO DEL  LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><em>(Circolare congiunta  18/6/2010 n. 3965)</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all&#8217;emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l&#8217;anno in corso, si rappresenta che, d&#8217;intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro &#8220;in nero&#8221;, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Innanzitutto, si  segnala l&#8217;opportunità che, nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all&#8217;assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Inoltre, il  datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell&#8217;assunzione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all&#8217;assunzione del lavoratore stagionale &#8211; purché con motivate giustificazioni &#8211; potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Infine, si  comunica che, d&#8217;intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all&#8217;art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all&#8217;art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell&#8217;avvio dell&#8217;operatività della procedura in argomento.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">IL DIRETTORE CENTRALE</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">DELLE POLITICHE DELL&#8217;IMMIGRAZIONE</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">E DELL&#8217;ASILO (Malandrino)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">IL DIRETTORE GENERALE DELL&#8217;IMMIGRAZIONE</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">(Forlani)</p>
</div>
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		<title>Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro &#8220;in nero&#8221; in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.</p> <p>La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.</p> <p>Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata emanata la <strong>circolare  congiunta del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali del 18 giugno 2010</strong>, che mira a contrastare possibili  episodi di lavoro &#8220;in nero&#8221; in materia di rilascio di nulla osta per  lavoro stagionale.</p>
<p>La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.</p>
<p>Si allega la circolare <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/circolareMin18_6_10.pdf">CLICCA QUI PER SCARICARLA</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Espulsione: vincolante la valutazione del Giudice di Pace.</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo. L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo.<br />
L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Permesso di soggiorno: svolgimento del test di lingua italiana</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Permesso a punti]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno, ha fissato le modalità di svolgimento del  test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al  test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.</p> <p>Clicca sul link seguente per scaricare il decreto.</p> <p>Ministero dell’Interno Decreto 04/06/2010 G.U. 11/06/2010 n.134</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno, ha fissato le modalità di svolgimento del  test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al  test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.</p>
<p>Clicca sul link seguente per scaricare il decreto.</p>
<p><a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/fonte25_10f02.pdf">Ministero dell’Interno Decreto 04/06/2010 G.U. 11/06/2010 n.134</a></p>
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		<title>Corte Costituzionale: incostituzionale l&#039;aggravante clandestinita&#039;</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Consulta ha bocciato la norma introdotta nel luglio del 2008 con il primo pacchetto sicurezza varato dal governo, qualificandola come norma illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali.</p> <p>La legge prevede che la pena venga aumenta di un terzo nel caso il reato venga compiuto da un immigrato clandestino. Son due i principi alla base della decisione: il provvedimento viola gli articoli 3 e 25 della Costituzione:</p> L&#8217;irragionevolezza, in base al principio del &#8216;ne bis in idem&#8217;, l&#8217;aggravamento della pena si sovrapporrebbe al reato di clandestinità introdotto lo scorso anno. Il principio costituzionale del &#8216;fatto materiale&#8217;, quale presupposto della responsabilità penale. L&#8217;aumento di pena, cioè, sarebbe collegato elusivamente allo status del reo, il fatto di trovarsi irregolarmente in Italia, e non alla maggiore gravità del reato e neppure alla maggiore pericolosità dell&#8217;autore. Come nel caso dei recidivi o dei latitanti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  <strong>Consulta </strong>ha  bocciato la norma introdotta nel luglio  del 2008 con il primo  pacchetto sicurezza varato dal governo, qualificandola come norma illegittima perché in  contrasto con i principi costituzionali.</p>
<p>La legge prevede che la pena venga aumenta di un terzo nel caso il reato  venga compiuto da un immigrato clandestino.<br />
Son due i principi alla base della decisione: il provvedimento <strong>viola  gli articoli 3 e 25 </strong>della Costituzione:</p>
<ul>
<li> L&#8217;irragionevolezza, in base al principio del &#8216;ne bis in  idem&#8217;, l&#8217;aggravamento della pena si sovrapporrebbe al reato di  clandestinità introdotto lo scorso anno.</li>
<li>Il principio costituzionale del &#8216;fatto materiale&#8217;, quale  presupposto della responsabilità penale. L&#8217;aumento di pena, cioè,  sarebbe collegato elusivamente allo status del reo, il fatto di trovarsi  irregolarmente in Italia, e non alla maggiore gravità del reato e  neppure alla maggiore pericolosità dell&#8217;autore. Come nel caso dei  recidivi o dei latitanti.</li>
</ul>
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		<title>Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n.8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n.8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.</p>
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		<title>Permesso di soggiorno a punti: i dettagli</title>
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		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Regolamento recante la disciplina dell&#8217;accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell&#8217;articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all&#8217;esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: ACCORDO DI INTEGRAZIONE</p> lista di buona condotta con punteggi specifici valevole per due anni prorogabili, nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato <p>Doveri degli stranieri:</p> conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue; sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell&#8217;organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell&#8217;obbligo. <p>Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell&#8217;accordo d&#8217;integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.</p> <p>Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell&#8217;accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l&#8217;autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.</p> <p>Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.</p> <p>La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI.</p> <p>Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.</p> <p>Per maggiori informazioni, cliccare QUI</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2009/08/italia_STEMMA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" title="italia_STEMMA" src="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2009/08/italia_STEMMA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Regolamento recante la disciplina dell&#8217;accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell&#8217;articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</strong></p>
<p>Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all&#8217;esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: <strong>ACCORDO DI INTEGRAZIONE</strong></p>
<ul>
<li>lista di buona condotta con punteggi specifici</li>
<li>valevole per due anni prorogabili,</li>
<li>nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti</li>
<li>al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato</li>
</ul>
<p>Doveri degli stranieri:</p>
<ul>
<li>conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue;</li>
<li>sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell&#8217;organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;</li>
<li>la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell&#8217;obbligo.</li>
</ul>
<p>Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell&#8217;accordo d&#8217;integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.</p>
<p>Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell&#8217;accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l&#8217;autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.</p>
<p>Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.</p>
<p>La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/bozza_di_regolamento_permesso_a_punti.pdf">BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI</a>.</p>
<p>Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni, cliccare <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/?page_id=55">QUI</a></strong></p>
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		<title>Richieste di asilo, fissati i parametri 2011-2013</title>
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		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Come previsto dall&#8217;articolo 2 del D.M. del 22 luglio 2008, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per le Liberta&#8217; Civili e l&#8217;Immigrazione del ministero dell&#8217;Interno.</p> <p>Questo provvedimento dispone la durata degli interventi e la capacita&#8217; ricettiva del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar) 2011/2013, ai fini dell&#8217;accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell&#8217;asilo. L&#8217;articolo unico del Decreto prevede la durata triennale degli interventi di accoglienza, per il periodo 2011/2013 e una capacita&#8217; ricettiva di 3.000 posti, di cui 500 per le &#8221;&#8217;categorie piu&#8217; vulnerabili.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come previsto dall&#8217;articolo 2 del D.M. del 22 luglio 2008, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per le Liberta&#8217; Civili e l&#8217;Immigrazione del ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p>Questo provvedimento dispone la durata degli interventi e la capacita&#8217; ricettiva del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar) 2011/2013, ai fini dell&#8217;accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell&#8217;asilo. L&#8217;articolo unico del Decreto prevede la durata triennale degli interventi di accoglienza, per il periodo 2011/2013 e una capacita&#8217; ricettiva di 3.000 posti, di cui 500 per le &#8221;&#8217;categorie piu&#8217; vulnerabili.</p>
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		<title>INPS: Durc ottenibile anche con debiti solidali</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=239</link>
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		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[DURC]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità solidale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;INPS, con il messaggio n. 12091/2010, ha precisato che l&#8217;azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l&#8217;Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Sul durc, viene annotata l&#8217;esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell&#8217;altra azienda, del numero di posizione, dell&#8217;importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS, con il messaggio n. 12091/2010, ha precisato che l&#8217;azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l&#8217;Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Sul durc, viene annotata l&#8217;esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell&#8217;altra azienda, del numero di posizione, dell&#8217;importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.</p>
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		<title>Patronati: circolare sulla procedure di richiesta e rinnovo permessi di soggiorno</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=236</link>
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		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni obbligatorie]]></category>
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		<category><![CDATA[Partonato]]></category>
		<category><![CDATA[Permesso di soggiorno]]></category>
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		<category><![CDATA[Sportello Immigrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 23 aprile 2010, con i chiarimenti e le modalità operative circa l&#8217;attività di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno da parte degli Istituti di Patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193).</p> <p>Si allega la circolare in originale.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 23 aprile 2010, con i chiarimenti e le modalità operative circa l&#8217;attività di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno da parte degli Istituti di Patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193).</p>
<p>Si allega la circolare in originale.</p>
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		<item>
		<title>Ispezioni 2009: boom di violazioni</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=228</link>
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		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Appalto]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il ministro Sacconi ha presentato alla Camera dei deputati i dati relativi alle ispezioni nel 2009. Tra i riscontri più eclatanti: aumento del 61% delle maxisanzioni sul &#8220;nero&#8221; e del 273% delle violazioni agli appalti. Raddoppiati gli illeciti contributivi registrati e impennata del 495% delle truffe agli Istituti di previdenza. E&#8217; stato evidenziato un calo delle violazione formali (-23%).</p> <p>Secondo quanto riportato da Sacconi, nel 2009 sono aumentate del 61% le maxisanzioni per lavoro nero rispetto al 2008 (40.108 a fronte di 24.781) e del 273% le violazioni registrate relative agli appalti (6.649 le ipotesi di reato a fronte delle passate 1.782). Quasi raddoppiati gli illeciti e le evasioni contributive (489 riscontri contro 248), mentre crescono del 495% le truffe scoperte nei confronti degli istituti (2.493 a fronte di 419). Impennata anche per le ipotesi di reato in merito all&#8217;orario di lavoro &#8211; 27.761 a fronte di 10.911 (+154%) &#8211; e allo Statuto dei Lavoratori (1.042 rispetto a 288, per un +262%).</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="corpo">
<div>
<div><em><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 9px;" title="Sacconi" src="http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P1192500300/sacconi%20g.jpg" alt="" width="160" height="130" /></em>Il ministro Sacconi ha presentato alla Camera dei deputati i dati relativi alle ispezioni nel 2009.  Tra i riscontri più eclatanti: aumento del 61% delle maxisanzioni sul  &#8220;nero&#8221; e del 273% delle violazioni agli appalti. Raddoppiati gli  illeciti contributivi registrati e impennata del 495% delle truffe agli  Istituti di previdenza. E&#8217; stato evidenziato un calo delle violazione formali (-23%).</p>
<p>Secondo quanto riportato da Sacconi, nel 2009 sono aumentate del 61%  le maxisanzioni per lavoro nero rispetto al 2008 (40.108 a fronte di  24.781) e del 273% le violazioni registrate relative agli appalti (6.649  le ipotesi di reato a fronte delle passate 1.782). Quasi raddoppiati  gli illeciti e le evasioni contributive (489 riscontri contro 248),  mentre crescono del 495% le truffe scoperte nei confronti degli istituti  (2.493 a fronte di 419). Impennata anche per le ipotesi di reato in  merito all&#8217;orario di lavoro &#8211; 27.761 a fronte di 10.911 (+154%) &#8211; e allo  Statuto dei Lavoratori (1.042 rispetto a 288, per un +262%).</p></div>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Immigrazione: giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=216</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Sportello Immigrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il ministero dell&#8217;Interno, per agevolare le attività degli sportelli unici per l&#8217;immigrazione presso le prefetture, ha predisposto una raccolta della Giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in autotutela.</p> <p>La raccolta è stata redatta dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l&#8217;immigrazione del ministero dell&#8217;Interno.</p> <p>Ecco l&#8217;indice degli argomenti:</p> <p>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . Capitolo I &#8212;- Sportello Unico per l’immigrazione . . . Capitolo II &#8212;- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta all’avviamento al lavoro subordinato di stranieri . 2.a)&#8211;Avvio del procedimento . 2.b)&#8211;Acquisizione e valutazione dei pareri del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro . 2.c)&#8211;Disciplina normativa e regolamentare . 2.d)&#8211;Natura giuridica . 2.e)&#8211;Aspetti controversi e conseguenze giuridiche . 2.f) &#8211;Preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/1990) . 2.g)&#8211; Adozione e motivazione del provvedimento conclusivo 2.h)&#8211; Conseguenze in termini di annullamento del provvedimento di diniego, di soccombenza e di pagamento delle spese legali . 2.i)&#8211; Comunicazione del provvedimento definitorio 2.l)&#8211;Termini entro i quali il procedimento deve essere definito . Capitolo III &#8212;- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare 3.a)&#8211;Art.29 T.U. n. 286/1998 3.b)&#8211;Incidenza dello jus superveniens . 3.c)&#8211;Insufficienza dell’attestazione di coppia di fatto per ricongiungimento . 3.d)&#8211;Inidoneita’ dell’affidamento volontario –Aspetti particolari correlati al diritto familiare straniero. &#8211; Rilevanza dell’istituto musulmano della Kafala . Capitolo IV&#8212;- Procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro irregolare (D.L. 9/9/2002 n. 195, convertito in L. n. 9/10/2002, n. 222-L. n. 102/2009) – Incidenza e rapporti derivanti da provvedimenti espulsivi - 4.a)&#8211;Procedimento per l’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. n.286/1998) . 4.b)&#8211;Condizioni di espellibilità dei genitori di minori . 4.c)&#8211;Espulsione a seguito di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno di soggetto già espulso sotto altre generalità titolare di successivo nulla osta al lavoro e inserito nel contesto sociale 4.d)&#8211;Espulsione di soggetto convivente con minore Capitolo V&#8212;-Vizi procedimentali e rimedio dell’autotutela ( L. 241/1990 ) 5.a)&#8211;Art. 21 quinques (revoca del provvedimento) . 5.b)&#8211;Art.21 septies (nullità del provvedimento) . 5.c)&#8211;Art.21 octies (annullabilità del provvedimento) . 5.d)&#8211;Art.21 nonies (annullamento d’ufficio) . 5.e)&#8211;Introduzione 5.f)&#8211;Esercizio dell’autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime . 5.g)&#8211;Rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, in presenza di misure cautelari adottate dall’autorità giudiziaria 5.h)&#8211;Insufficiente motivazione dei dinieghi di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri Capitolo VI&#8212;-Atti sollecitatori rispetto all’esercizio dell’autotutela-diffida stragiudiziale. Capitolo VII&#8212;-Principali casi controversi a cui applicare il rimedio dell’autotutela (art. 21 nonies legge 241/1990 &#8211; art.1 comma 136 legge 311/2006) 7.a) &#8212; Regolarizzazione lavoratori extracomunitari . . 7.a.1)&#8211;Insufficienza della semplice denuncia a carico dello straniero per legittimare il diniego-sufficienza quando e’ seguita da condanna. 7.a.2)&#8211;La condanna penale patteggiata e’ causa ostativa alla regolarizzazione . 7.a.3)&#8211;E’ ostativa alla regolarizzazione la segnalazione di Schengen. Non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto 7.b) &#8212; Rilascio nulla osta per lavoro subordinato . 7.b.1)&#8211;Reddito posseduto dal datore di lavoro insufficiente motivazione . 7.b.2)&#8211;Revoca del nulla osta per cessazione dell’attività accertata in epoca <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=216">Immigrazione: giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ministero dell&#8217;Interno, per agevolare le  attività degli sportelli unici per l&#8217;immigrazione presso le prefetture, ha predisposto una raccolta della Giurisprudenza in materia di  nulla osta al  lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in  autotutela.</p>
<p>La raccolta è  stata redatta dalla Direzione centrale per le politiche  dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e  l&#8217;immigrazione del ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p>Ecco l&#8217;indice degli argomenti:</p>
<p>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .<br />
Capitolo I &#8212;- Sportello Unico per l’immigrazione . . .<br />
Capitolo II &#8212;- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta<br />
all’avviamento al lavoro subordinato di stranieri .<br />
2.a)&#8211;Avvio del procedimento .<br />
2.b)&#8211;Acquisizione e valutazione dei pareri del Questore e della<br />
Direzione Provinciale del Lavoro .<br />
2.c)&#8211;Disciplina normativa e regolamentare .<br />
2.d)&#8211;Natura giuridica .<br />
2.e)&#8211;Aspetti controversi e conseguenze giuridiche .<br />
2.f) &#8211;Preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/1990) .<br />
2.g)&#8211; Adozione e motivazione del provvedimento conclusivo<br />
2.h)&#8211; Conseguenze in termini di annullamento del provvedimento di diniego,<br />
di soccombenza e di pagamento delle spese legali .<br />
2.i)&#8211; Comunicazione del provvedimento definitorio<br />
2.l)&#8211;Termini entro i quali il procedimento deve essere definito .<br />
Capitolo III &#8212;- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta<br />
al ricongiungimento familiare<br />
3.a)&#8211;Art.29 T.U. n. 286/1998<br />
3.b)&#8211;Incidenza dello jus superveniens .<br />
3.c)&#8211;Insufficienza dell’attestazione di coppia di fatto per ricongiungimento .<br />
3.d)&#8211;Inidoneita’ dell’affidamento volontario –Aspetti particolari correlati al diritto<br />
familiare straniero. &#8211; Rilevanza dell’istituto musulmano della Kafala .<br />
Capitolo IV&#8212;- Procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro irregolare<br />
(D.L. 9/9/2002 n. 195, convertito in L. n. 9/10/2002, n. 222-L. n. 102/2009) –<br />
Incidenza e rapporti derivanti da provvedimenti espulsivi -<br />
4.a)&#8211;Procedimento per l’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. n.286/1998) .<br />
4.b)&#8211;Condizioni di espellibilità dei genitori di minori .<br />
4.c)&#8211;Espulsione a seguito di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno di soggetto<br />
già espulso sotto altre generalità titolare di successivo nulla osta al lavoro e<br />
inserito nel contesto sociale<br />
4.d)&#8211;Espulsione di soggetto convivente con minore<br />
Capitolo V&#8212;-Vizi procedimentali e rimedio dell’autotutela ( L. 241/1990 )<br />
5.a)&#8211;Art. 21 quinques (revoca del provvedimento) .<br />
5.b)&#8211;Art.21 septies (nullità del provvedimento) .<br />
5.c)&#8211;Art.21 octies (annullabilità del provvedimento) .<br />
5.d)&#8211;Art.21 nonies (annullamento d’ufficio) .<br />
5.e)&#8211;Introduzione<br />
5.f)&#8211;Esercizio dell’autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime .<br />
5.g)&#8211;Rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, in presenza di misure<br />
cautelari adottate dall’autorità giudiziaria<br />
5.h)&#8211;Insufficiente motivazione dei dinieghi di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri Capitolo VI&#8212;-Atti sollecitatori rispetto all’esercizio dell’autotutela-diffida stragiudiziale.<br />
Capitolo VII&#8212;-Principali casi controversi a cui applicare il rimedio dell’autotutela<br />
(art. 21 nonies legge 241/1990 &#8211; art.1 comma 136 legge 311/2006)<br />
7.a) &#8212; Regolarizzazione lavoratori extracomunitari . .<br />
7.a.1)&#8211;Insufficienza della semplice denuncia a carico dello straniero per legittimare<br />
il diniego-sufficienza quando e’ seguita da condanna.<br />
7.a.2)&#8211;La condanna penale patteggiata e’ causa ostativa alla regolarizzazione .<br />
7.a.3)&#8211;E’ ostativa alla regolarizzazione la segnalazione di Schengen.<br />
Non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura<br />
dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto<br />
7.b) &#8212; Rilascio nulla osta per lavoro subordinato .<br />
7.b.1)&#8211;Reddito posseduto dal datore di lavoro insufficiente motivazione .<br />
7.b.2)&#8211;Revoca del nulla osta per cessazione dell’attività accertata in epoca<br />
successiva al rilascio<br />
7.b.3)&#8211;Obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del<br />
nulla osta con un provvedimento motivato nel termine di legge. Conseguenze<br />
del silenzio inadempimento . .<br />
Capitolo VIII&#8212;-Revoca del provvedimento di espulsione-condizioni .<br />
8.a)&#8211;Straniero precedentemente espulso sotto false generalità, ammesso<br />
(attraverso la procedura dei flussi programmati) all’ingresso con le<br />
vere generalità e quindi inserito nel contesto socio-economico –<br />
Bilanciamento degli interessi &#8211; Insufficienza dell’affidamento,<br />
conseguente all’avvenuto successivo inserimento nell’attivita&#8217;<br />
lavorativa regolare, ai fini della revoca<br />
8.b)&#8211; Straniero precedentemente espulso ed emerso dal lavoro irregolare –<br />
Richiesta di revoca dell’espulsione – Rilevanza dell’avvenuto<br />
inserimento nel contesto sociale .<br />
8.c)&#8211;Impugnazione del diniego di nulla osta al lavoro subordinato –<br />
Legittimazione del solo datore di lavoro richiedente – Inammissibilità del ricorso<br />
proposto dallo straniero proposto quale lavoratore . .<br />
9.a)&#8211;Ricorsi gerarchici (Capo I –D.P.R.1199/1971) –Art. 1&#8211;Ricorso .<br />
9.a.1)&#8211;Art. 2 -Termine – Presentazione .<br />
9.a.2)&#8211;Art. 3 &#8211; Sospensione dell’esecuzione<br />
9.a.3)&#8211;Art. 4 &#8211; Istruttoria<br />
9.a.4)&#8211;Art.5 &#8211; Decisione .<br />
9.a.5)&#8211;Art.6 &#8211; Silenzio<br />
Capitolo X &#8212;- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica<br />
(Capo III –D.P.R.n.1199/1971)<br />
10.a)&#8211;Art. 8 &#8211; Ricorso<br />
10.b)&#8211;Art. 9 -Termine – Presentazione<br />
10.c)&#8211;Art.11 &#8211; Istruttoria del ricorso- Richiesta di parere<br />
10.d)&#8211;Art. 12 &#8211; Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario .<br />
10.e)&#8211;Art. 13 &#8211; Parere su ricorso straordinario<br />
10.f)&#8211;Art.14 &#8211; Decisione del ricorso straordinario .<br />
Capitolo XI &#8212;- Disciplina tributaria dei ricorsi gerarchici<br />
e straordinari (D.P.R. N. 642/1972) .<br />
11.a)&#8211;Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo<br />
11.b)&#8211;Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni<br />
CONCLUSIONI</p>
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		<item>
		<title>False generalità nelle richieste alla PS e obbligo di denuncia</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Extracomunitari]]></category>
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		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Questura]]></category>
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		<category><![CDATA[Rilievi dattiloscopici]]></category>
		<category><![CDATA[Sportello Immigrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le recenti procedure per regolarizzazione extracomunitari devono essere utilizzate con estrema cautela.</p> <p>Sempre più spesso, capita che dei lavoratori irregolari  si presentino al commissariato con la speranza di poter regolarizzare la propria posizione lavorativa approfittando della recente &#8220;sanatoria&#8221; che consente ai cittadini stranieri l&#8217;emersione dal lavoro irregolare.</p> <p>In questi casi, tuttavia, gli agenti di polizia , nel corso della verifica delle attestazioni, devono rilevare le eventuali irregolarità, approfondendo ogni elemento dubbio.  L&#8217;esame della documentazione ed i riscontri delle impronte digitali effettuati in collaborazione con il personale dell&#8217;ufficio immigrazione della Questura, qualora evidenzino delle incongruenze, danno luogo a provvedimenti di denuncia immediata.</p> <p>Le cronache riportano questi eventi, come recentemente accaduto ad Ostia: gli investigatori hanno scoperto che tre uomini avevano già presentato analoghe richieste negli uffici di polizia di altre province associando le loro domande ad identità diverse. Pertanto sono scattate le denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale.</p> <p>Ecco cosa prevede il Codice Penale:</p> <p>Art. 495.  Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.</p> <p>Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l&#8217;identità o lo stato o altre qualità della propria o dell&#8217;altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. </p> <p>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. </p> <p>La reclusione non è inferiore ad un anno: </p> <p>1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile; </p> <p>2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all&#8217;autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. </p> <p>La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le recenti procedure per regolarizzazione extracomunitari devono essere utilizzate con estrema cautela.</p>
<p>Sempre più spesso, capita che dei lavoratori irregolari  si presentino al commissariato con la speranza di poter regolarizzare la propria posizione lavorativa approfittando della recente &#8220;sanatoria&#8221; che consente ai cittadini stranieri l&#8217;emersione dal lavoro irregolare.</p>
<p>In questi casi, tuttavia, gli agenti di polizia , nel corso della verifica delle attestazioni, devono rilevare le eventuali irregolarità, approfondendo ogni elemento dubbio.  L&#8217;esame della documentazione ed i riscontri delle impronte digitali effettuati in collaborazione con il personale dell&#8217;ufficio immigrazione della Questura, qualora evidenzino delle incongruenze, danno luogo a provvedimenti di denuncia immediata.</p>
<p>Le cronache riportano questi eventi, come recentemente accaduto ad Ostia: gli investigatori hanno scoperto che tre uomini avevano già presentato analoghe richieste negli uffici di polizia di altre province associando le loro domande ad identità diverse. Pertanto sono scattate le denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale.</p>
<p>Ecco cosa prevede il Codice Penale:</p>
<p><em>Art. 495.  Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla  identità o su qualità personali proprie o di altri.</em></p>
<p><em>Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto  pubblico, l&#8217;identità o lo stato o altre qualità della propria o  dell&#8217;altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.</em> <em></em></p>
<p><em>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione  destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.</em> <em></em></p>
<p><em>La reclusione non è inferiore ad un anno:</em> <em></em></p>
<p><em>1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;</em> <em></em></p>
<p><em>2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o  sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all&#8217;autorità  giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità  o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per  effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una  decisione penale viene iscritta sotto falso nome.</em> <em></em></p>
<p><em>La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere,  per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni  amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.</em></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>APERTE le procedure on-line per i nulla osta stagionali e autonomi 2010</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=208</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Extracomunitari]]></category>
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		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d&#8217;ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l&#8217;anno 2010.</p> <p>Dalle ore 08.00 del 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010. Le richieste, come di consueto, deveono essere inoltrate con il software ministeriale  disponibile al seguente link: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download.</p> <p>Le quote per lavoro stagionale riguardano:</p> I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina. I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto. I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009. <p>Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l&#8217;anno 2010, l&#8217;ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all&#8217;estero, appartenenti alle seguenti categorie:</p> imprenditori che svolgono attività di interesse per l&#8217;economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. <p>Nell&#8217;ambito della quota sopra descritta, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l&#8217;ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.</p> <p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;"> Le procedure previste per l&#8217;ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo previste dall&#8217;art.26 del T.U. n.286/98 e dall&#8217;art.39 del D.P.R. 394/99.</p> <p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;"> <p>Ecco il testo del decreto:</p> <p style="text-align: justify;">Art. 1 </p> <p style="text-align: justify;"> 1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l&#8217;anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all&#8217;estero entro una quota massima di 80.000 unita&#8217;, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda: a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=208">APERTE le procedure on-line per i nulla osta stagionali e autonomi 2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo ha pubblicato, sulla <strong>Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010</strong>, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la <strong>programmazione transitoria dei flussi d&#8217;ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie </strong>nel territorio dello Stato per l&#8217;anno 2010.</p>
<p>Dalle ore 08.00 del 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010. Le richieste, come di consueto, deveono essere inoltrate con il software ministeriale  disponibile al seguente link: <span style="font-family: Tahoma; color: #000080;"> </span><span style="font-family: Arial;"> <a href="http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download" target="_blank"> http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download</a></span><span style="font-family: Arial; color: #000080;">.</span></p>
<p>Le quote per lavoro stagionale riguardano:</p>
<ul>
<li>I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di <strong>Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: <strong>Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>I cittadini stranieri non comunitari <strong>titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009</strong>.</li>
</ul>
<p>Lo stesso provvedimento consente, inoltre, <strong>come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l&#8217;anno 2010, l&#8217;ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all&#8217;estero, appartenenti alle seguenti categorie:</strong></p>
<ul>
<li>imprenditori che svolgono attività di interesse per l&#8217;economia italiana;</li>
<li>liberi professionisti;</li>
<li>soci e amministratori di società non cooperative;</li>
<li>artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;</li>
<li>artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.</li>
</ul>
<p>Nell&#8217;ambito della quota sopra descritta, sono ammesse, <strong>sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo </strong>ed è anche consentito l&#8217;ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.</p>
<p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-weight: 400;"> <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/003_Presentare_richiesta_ingresso_per__lavoro_autonomo.html" target="_blank"> Le procedure previste per l&#8217;ingresso sul territorio nazionale per lavoro   autonomo previste dall&#8217;art.26 del T.U. n.286/98 e dall&#8217;art.39 del D.P.R.  394/99.</a></strong></span></p>
<p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;">
<p>Ecco il testo del decreto:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em>Art. 1 </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em> 1. In via di programmazione  transitoria  delle  quote  massime  di<br />
ingresso di lavoratori non comunitari per l&#8217;anno 2010,  sono  ammessi<br />
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,  i  cittadini<br />
stranieri non comunitari residenti all&#8217;estero entro una quota massima<br />
di 80.000 unita&#8217;, da ripartire tra le regioni e le province  autonome<br />
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<br />
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:<br />
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia,<br />
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,<br />
Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka  e<br />
Ucraina;<br />
b)  i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei<br />
seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere<br />
accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,<br />
Marocco, Moldavia ed Egitto;<br />
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di  permesso  di<br />
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,  2008  o<br />
2009. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em> Art. 2 </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em> 1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori<br />
extracomunitari  non  stagionali  per  l&#8217;anno  2010,  e&#8217;   consentito<br />
l&#8217;ingresso di 4.000  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti<br />
all&#8217;estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti<br />
categorie; imprenditori  che  svolgono  attivita&#8217;  di  interesse  per<br />
l&#8217;economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori  di<br />
societa&#8217; non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e  di<br />
alta qualificazione  professionale  ingaggiati  da  enti  pubblici  e<br />
privati, nonche&#8217; artigiani purche&#8217; questi ultimi provengano da  Paesi<br />
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti<br />
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.<br />
2. All&#8217;interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad<br />
un massimo di 1.500 unita&#8217;, le conversioni di permessi  di  soggiorno<br />
per motivi di  studio  e  formazione  professionale  in  permessi  di<br />
soggiorno per lavoro autonomo.<br />
3. Nell&#8217;ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del<br />
Trattato  Italia-Libia  di  amicizia,  partenariato  e   cooperazione<br />
firmato il 30 agosto 2008, sono  ammessi  in Italia,  per  motivi  di<br />
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em> Art. 3 </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em> Come ulteriore anticipazione della quota  massima  di  ingresso  di<br />
lavoratori extracomunitari  non  stagionali  per  l&#8217;anno  2010,  sono<br />
ammessi  in  Italia,  ai  sensi  dell&#8217;art.   23   del   testo   unico<br />
sull&#8217;immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti<br />
all&#8217;estero  che  abbiano  completato  programmi  di   formazione   ed<br />
istruzione nel Paese di origine.<br />
Roma, 1° aprile 2010 </em></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati UE</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=204</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Distacco]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferte]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; appena stata pubblicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea sono in vigore dal 1° maggio 2010.</p> <p>La normativa di riferimento è la seguente: Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).</p> <p>Ecco, in sintesi, la nuova procedura:</p> <p> </p> NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI  ESONERO CONTRIBUTIVO PER  I  LAVORATORI  DISTACCATI  NEGLI  STATI MEMBRI DELL’UE <p> Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II  del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11  a 16) e nel titolo  II  del Regolamento di applicazione  n. 987/2009  (artt. da 14 a 21).</p> <p>Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi.</p> <p> Pertanto,  il  formulario  E 101  sarà  sostituito  dal  formulario  A1, che potrà  avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102  verrà abolito.</p> <p>Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata  per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE)  883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971.  A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza,  che rimane  attribuita alle Direzioni Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.</p> <p>Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni  che possono verificarsi alla data di entrata in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010): 1.</p> <p>a)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010   → estensione del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.</p> <p>b)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del distacco  possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del  regolamento    (CE)  n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.</p> <p>c)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102,  emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessun a  estensione del  distacco possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004  (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);</p> <p>d)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102,  emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna  estensione del  distacco possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta); Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi richiede  la  conclusione  di  un accordo  tra le autorità ai sensi  dell’art. 16 del regolamento   (CE) n. 883/2004.</p> <p>Si rappresenta, infine, che i <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=204">esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati UE</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; appena stata pubblicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli  stati membri dell’Unione Europea</p>
<p>Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea sono <strong>in vigore dal 1° maggio 2010.</strong></p>
<p>La normativa di riferimento è la seguente: Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a  16) e titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt.  da 14 a 21).</p>
<p>Ecco, in sintesi, la nuova procedura:</p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2><em>NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI  ESONERO CONTRIBUTIVO PER  I  LAVORATORI  DISTACCATI  NEGLI  STATI MEMBRI DELL’UE </em></h2>
<p><em><br />
Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II  del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11  a 16) e nel titolo  II  del Regolamento di applicazione  n. 987/2009  (artt. da 14 a 21).</em></p>
<p><em>Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro </em> <em><br />
mesi.</em></p>
<p><em><br />
Pertanto,  il  formulario  E 101  sarà  sostituito  dal  formulario  A1, che potrà  avere la durata di<br />
ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102  verrà abolito.</em></p>
<p><em>Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata  per </em> <em><br />
particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE)  883/2004,<br />
il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971.  A questo<br />
proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza,  che rimane  attribuita alle Direzioni<br />
Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il<br />
lavoratore viene inviato.</em></p>
<p><em>Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni  che possono verificarsi alla data di entrata </em> <em><br />
in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010):<br />
1.</em></p>
<p><em>a)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010   → estensione<br />
del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE) n.<br />
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.</em></p>
<p><em>b)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del<br />
distacco  possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del  regolamento    (CE)  n.<br />
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.</em></p>
<p><em>c)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E </em> <em><br />
102,  emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessun a  estensione del  distacco<br />
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004  (durata massima di<br />
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);</em></p>
<p><em>d)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E </em> <em><br />
102,  emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna  estensione del  distacco<br />
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004 (durata massima di<br />
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);<br />
Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi<br />
richiede  la  conclusione  di  un accordo  tra le autorità ai sensi  dell’art. 16 del regolamento   (CE)<br />
n. 883/2004.</em></p>
<p><em>Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano: </em> <em><br />
•  ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE):<br />
Islanda, Liechtenstein, Norvegia;<br />
•  alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale  è  stata estesa,  a<br />
decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e<br />
gli Stati dell’Unione europea.</em></p>
<p><em>Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei </em> <em><br />
regolamenti (CE)  nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.</em></p>
<p><em>I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi </em> <em><br />
alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003.</em></p>
<p><em>Link al documento ufficiale del Ministero: <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/informativaditte.pdf">PROCEDURA DISTACCO</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mobbing: sentenza sul risarcimento per danni</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=257</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/poglianiconsulting/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha ribadito il proprio orientamento in materia di mobbing con la sentenza del 26 marzo 2010, n.7382.  Il testo integrale della sentenza è disponibile a questo link:  A richiesta per i clienti dello studio.</p> <p>Il principio affermato ormai in modo lapidario è il seguente: per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall&#8217;art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datare di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione del dipendente nell&#8217;ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell&#8217;equilibrio fisico e psichico e della personalità del medesimo.</p> <p>Elementi essenziali della condotta e presupposto per l&#8217;applicazione degli istituti risarcitori sono:</p> <p>a</p> <p>Elementi essenziali della condotta e presupposto per l&#8217;applicazione degli istituti risarcitori sono:</p> <p>a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;</p> <p>b) l&#8217;evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;</p> <p>c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore;</p> <p>d) la prova dell&#8217;elemento soggettivo, cioè dell&#8217;intento persecutorio.</p> <p>La sentenza, interessante anche per altri aspetti di dettaglio, affronta in modo particolareggiato la casistica dei comportamenti che hanno generato le vessazioni e il mobbing ai danni del lavoratore.</p> <p>Ecco per estratto il testo:</p> Questa Corte ha già avuto modo di precisare che per &#8220;mobbing&#8221;, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall&#8217;art. 2087 c.c, deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione dei dipendente nell&#8217;ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell&#8217;equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo. E&#8217; stato quindi precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l&#8217;evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell&#8217;elemento soggettivo, cioè dell&#8217;intento persecutorio. E&#8217; stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell&#8217;accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito dei datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008). Nella specie la Corte territoriale ha tenuto correttamente presenti gli elementi costitutivi della figura del &#8220;mobbing&#8221;, come delineati dalla giurisprudenza, né dal motivo <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=257">Mobbing: sentenza sul risarcimento per danni</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="Ilogoconsulenti" src="http://berniericonsulting.com/poglianiconsulting/wp-content/uploads/2009/08/Ilogoconsulenti.gif" alt="" width="142" height="141" />La Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha ribadito il proprio orientamento in materia di mobbing con la <strong>sentenza  del 26 marzo 2010, n.7382</strong>.  Il testo integrale della sentenza è disponibile a questo link:  A richiesta per i clienti dello studio.<a href="http://www.poglianiconsulting.com/public/spc11526195.pdf"></a></p>
<p>Il  principio affermato ormai in modo lapidario è il seguente: per mobbing,  riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di  lavoro dall&#8217;art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti  del lavoratore tenuta dal datare di lavoro, o del dirigente, protratta  nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono  la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui  consegue la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione del dipendente  nell&#8217;ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell&#8217;equilibrio fisico e  psichico e della personalità del medesimo.</p>
<p>Elementi essenziali della condotta e presupposto per l&#8217;applicazione degli istituti risarcitori sono:</p>
<p><strong>a</strong></p>
<p>Elementi essenziali della condotta e presupposto per l&#8217;applicazione degli istituti risarcitori sono:</p>
<p><strong>a)  la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in  essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento  vessatorio;</strong></p>
<p><strong>b) l&#8217;evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;</strong></p>
<p><strong>c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore;</strong></p>
<p><strong>d) la prova dell&#8217;elemento soggettivo, cioè dell&#8217;intento persecutorio.</strong></p>
<p>La  sentenza, interessante anche per altri aspetti di dettaglio, affronta in  modo particolareggiato la casistica dei comportamenti che hanno  generato le vessazioni e il mobbing ai danni del lavoratore.</p>
<p>Ecco per estratto il testo:</p>
<address>Questa Corte ha già avuto modo di precisare che per &#8220;mobbing&#8221;, riconducibile alla violazione degli<br />
obblighi derivanti al datore di lavoro dall&#8217;art. 2087 c.c, deve intendersi una condotta nei confronti del<br />
lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati<br />
comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui<br />
consegue la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione dei dipendente nell&#8217;ambiente di lavoro, con effetti lesivi<br />
dell&#8217;equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo. E&#8217; stato quindi precisato che ai fini della<br />
configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di<br />
carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento<br />
vessatorio; b) l&#8217;evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) il nesso eziologico tra la<br />
condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova<br />
dell&#8217;elemento soggettivo, cioè dell&#8217;intento persecutorio. E&#8217; stato infine ritenuto che la valutazione degli<br />
elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell&#8217;accertamento della sussistenza del mobbing e della<br />
derivazione causale da detto comportamento illecito dei datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore,<br />
costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di<br />
legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n.<br />
22858/2008).<br />
Nella specie la Corte territoriale ha tenuto correttamente presenti gli elementi costitutivi della figura del<br />
&#8220;mobbing&#8221;, come delineati dalla giurisprudenza, né dal motivo di ricorso è dato comprendere sotto quale<br />
profilo il giudizio della Corte si sia allontanato dalla fattispecie astratta delineata dall&#8217;elaborazione<br />
giurisprudenziale, sicché la censura di violazione dell&#8217;art. 2087 cc. si rivela destituita di fondamento.<br />
Quanto poi al concreto apprezzamento dei fatti emersi nel corso del giudizio, va osservato che la Corte<br />
territoriale ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le<br />
testimonianze raccolte, valutate sia nel loro complesso che singolarmente, il giudice di appello, sulla scorta<br />
delle varie testimonianze, è pervenuto al convincimento che il (&#8230;) a partire dal 1995, fu preso di mira dal<br />
direttore dello stabilimento fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai<br />
colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in</address>
<address>passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate<br />
della società. In questa complessiva valutazione negativa del comportamento datoriale non ha inciso in<br />
senso limitativo o riduttivo la circostanza, non ignorata dal giudice di appello, che al (&#8230;) dalla società fosse<br />
stato concesso in comodato un appartamento. In definitiva deve ritenersi che la Corte di Appello abbia<br />
correttamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti ed abbia motivato in modo ampio e privo di<br />
contraddizioni e vizi logici il proprio giudizio, con la conseguenza che le valutazioni del giudice di appello,<br />
risolvendosi in apprezzamenti di fatto, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.<br />
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha osservato che la società non aveva<br />
provato la riduzione della produzione ed il riassetto organizzativo che aveva posto a base del licenziamento<br />
del Ha rilevato, anzi, che le testimonianze raccolte inducevano a ritenere che nell&#8217;anno del licenziamento la<br />
crisi del settore edilizio era ormai superata, tanto che la società aveva assunto un altro operaio da adibire ai<br />
forni. Ma soprattutto il giudice di appello ha rilevato che la società non aveva in alcun modo provato di non<br />
poter utilizzare il all&#8217;interno dell&#8217;azienda in mansioni equivalenti, tenuto conto in particolare del fatto che il<br />
lavoratore, come riferito dai testi, era in grado di lavorare su tutte le macchine di produzione e di svolgere<br />
anche lavori di manutenzione degli impianti. Il mancato assolvimento dell&#8217;obbligo di repechage, in ordine al<br />
quale la società non deduce specifiche censure, costituisce autonoma ragione di illegittimità del<br />
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed è di per sé sufficiente a giustificare la conferma della<br />
pronuncia dei giudici di merito.<br />
Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.<br />
La società lamenta in primo luogo che il giudice di appello avrebbe qualificato come &#8220;doloso&#8221; il<br />
comportamento del legale rappresentante benché il (&#8230;) non avesse mai allegato e provato un siffatto<br />
atteggiamento psicologico del datore di lavoro. La censura è priva di fondamento ove si consideri che nella<br />
specie si discute del rapporto assicurativo intercorso tra la (&#8230;) e la (&#8230;) per cui non ha senso lamentare una<br />
violazione del principio di corrispondenza ex art. 112 c.p.c. con riferimento ad una domanda di accertamento<br />
della illegittimità del licenziamento e di risarcimento danni posta da altro soggetto in relazione a diverso<br />
rapporto giuridico.</address>
<address>La società lamenta in secondo luogo che il giudice di appello ha erroneamente escluso la garanzia<br />
assicurativa benché mancasse del tutto la prova che l&#8217;evento dannoso fosse conseguenza del<br />
comportamento doloso del rappresentante della società. La censura è priva di fondamento. Nella specie,<br />
come si evince dalla clausola contrattuale trascritta in memoria dalla compagnia, si tratta di polizza di<br />
assicurazione per la responsabilità civile della società verso i propri dipendenti per infortuni sul lavoro<br />
derivanti da fatti commessi dall&#8217;assicurato o da suoi dipendenti. Trattasi dunque di contratto di assicurazione<br />
stipulato a norma dell&#8217;art. 1917 cc., per il quale opera la disposizione di cui al primo comma della norma<br />
citata, secondo cui dalla copertura assicurativa &#8220;sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi&#8221;. A quest&#8217;ultima<br />
disposizione ha fatto espresso riferimento la Corte di Appello per respingere la domanda di garanzia<br />
avanzata dalla (&#8230;) nei confronti della (&#8230;).<br />
La Corte territoriale ha rilevato che dal materiale probatorio emergeva incontestabilmente anche il dolo<br />
del sig. (&#8230;) amministratore unico della società omonima. A giudizio della Corte, che ha richiamato le<br />
testimonianze di tali (&#8230;) è risultato provato che lo stesso (&#8230;) fu sempre consapevole dei comportamenti<br />
aggressivi e vessatori tenuti dal (&#8230;) nei confronti del e che tollerò e assecondò detti comportamenti senza<br />
far nulla per farli cessare, così accettando consapevolmente il rischio che da tali comportamenti illeciti<br />
potessero derivare conseguenze dannose a carico dei dipendenti. Questa valutazione delle suddette<br />
testimonianze non ha formato oggetto di alcuna censura da parte dell&#8217;attuale ricorrente sotto il profilo di<br />
eventuali vizi logici o incongruenze del ragionamento del giudice, essendosi limitato il ricorrente a lamentare<br />
la mancanza di prove del dolo, in insostenibile contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata.</address>
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		<title>Comportamenti discriminatori degli enti locali, condannati dai tribunali</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Extracomunitari]]></category>
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		<category><![CDATA[permessi stagionali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza dell’8 Aprile 2010, ha dichiarato “discriminatorio il comportamento del Comune di Montichiari (Bs) per aver imposto procedure particolari ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al fine di ottenere l’iscrizione all’anagrafe”.</p> <p>Lo stesso tribunale ha inoltre ordinato al Comune di cessare il comportamento discriminatorio, imponendo di limitandosi al mero controllo della dimora abituale e di iscrivere un cittadino extracomunitario al quale da oltre un anno veniva negata l’iscrizione anagrafica sulla base di richieste non previste dalla vigente normativa.</p> <p>L&#8217;ordinanza è l&#8217;ultima di una serie di provvedimenti analoghi emessi nelle settimane scorse, nei confronti dei Comuni di Ospitaletto e di Brignano d’Adda.</p> <p>Con l&#8217;occasione, evidenziamo che, sempre più spesso, le prassi in atto presso molti Comuni che pongono ostacoli all’iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti, sono generalmente illegittime.</p> <p>Pogliani Consulting ha maturato uno specifico Know-how nella gestione delle pratiche che, a causa di ostacoli arbitrariamente posti dagli enti locali, vengono rallentate o addirittura bloccate. Per maggiori informazioni e contatti, cliccare QUI.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di  Brescia, con l’ordinanza dell’8 Aprile 2010, ha dichiarato “discriminatorio il comportamento del Comune di  Montichiari (Bs) per aver imposto procedure particolari ai cittadini stranieri regolarmente  soggiornanti al fine di  ottenere l’iscrizione all’anagrafe”.</p>
<p>Lo stesso tribunale ha inoltre ordinato al Comune di cessare il comportamento discriminatorio, imponendo di limitandosi al mero controllo della dimora abituale e di  iscrivere un cittadino extracomunitario al quale da oltre un anno veniva  negata l’iscrizione anagrafica sulla base di richieste non previste dalla vigente normativa.</p>
<p>L&#8217;ordinanza è l&#8217;ultima di una serie di provvedimenti analoghi emessi nelle settimane scorse, nei confronti dei Comuni di Ospitaletto e di Brignano d’Adda.</p>
<p>Con l&#8217;occasione, evidenziamo che, sempre più spesso, le prassi in atto presso molti Comuni che pongono ostacoli all’iscrizione anagrafica degli stranieri  regolarmente soggiornanti, sono generalmente illegittime.</p>
<p>Pogliani Consulting ha maturato uno specifico Know-how nella gestione delle pratiche che, a causa di ostacoli arbitrariamente posti dagli enti locali, vengono rallentate o addirittura bloccate. Per maggiori informazioni e contatti, cliccare <a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/?page_id=2">QUI</a>.</p>
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		<title>Interpello su Responsabilità solidale e DURC &#8211; appalti</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Appalto]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[DURC]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità solidale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> Responsabilità solidale negli appalti e rilascio del DURC</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">Interpello n. 3 del 2 aprile 2010, sull’estensione dell’obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo o fiscale.</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> La risposta in sintesi:</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">&#8220;&#8230; Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni. A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria. Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A. Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell’Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate. </p> <p>Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile”&#8221;.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> Responsabilità solidale negli appalti e rilascio del DURC</span></span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"><strong>Interpello n. 3 del   2  aprile  2010, sull</strong>’<strong>estensione  dell’obbligazione  solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e  subappaltatore </strong>–  oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi  dell’art. 29,  comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. n.  223/2006 (conv.  da L. n. 248/2006) – <strong>anche alle somme aggiuntive quali interessi,  sanzioni  civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse   all’inadempimento contributivo o fiscale.</strong></span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> La risposta in sintesi:</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">&#8220;&#8230; Ciò premesso sembra potersi  sostenere  che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli  trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di  massima,  ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in  ogni caso  incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali  (o  fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.<br />
Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di  solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con  gli  stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il  valore  reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.<br />
A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi  raggiungere  con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali  appare  evidente la natura risarcitoria.<br />
Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri  accessori  non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i  componenti della  filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si  pensi al  regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato  dalla L.  n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre  escluse dalla  ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame,  là dove  le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei  confronti della  P.A.<br />
Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del  Documento  Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa  che il  D.M. 24 ottobre 2007, nell’Allegato A, elenca le disposizioni in materia  di  tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al   rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Pertanto, per quanto dianzi  esposto, atteso  che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile  all’unicità del  rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa  richiedente e gli  Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come  peraltro  chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la  posizione  debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non  impedisca il  rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente  responsabile”&#8221;.</span></p>
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		<title>Interpello ministeriale sull&#8217;invio via e-mail dei cedolini</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Cedolini]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Interpello n. 8 del 2 aprile 2010, sulla possibilità, per il consulente del lavoro che assiste l’azienda in luogo del datore di lavoro su delega di quest’ultimo, di inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente dell’azienda che assiste, il prospetto di paga. Inoltre, chiede, in caso di gruppi di impresa, se sia possibile l’invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga delle aziende facenti parte del gruppo.</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> La risposta in sintesi:</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">&#8220;&#8230;Ciò premesso, va poi ricordato che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro. Tra gli adempimenti delegabili, compresi nelle materie indicate, non può non rientrare anche la consegna del prospetto di paga dei dipendenti. Inoltre, tenuto conto che il datore può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del consulente del lavoro delegato. Al riguardo va tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La delega dell’adempimento infatti non consente – salvo casi eccezionali in cui il Legislatore prevede specifiche sanzioni anche in capo al professionista delegato (ad es. in materia di Libro Unico del Lavoro) – lo spogliarsi delle relative responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova della avvenuta consegna del prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di email certificata, sarà evidentemente più difficile fornire. Per quanto concerne, infine, l’ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti, si ritiene possa adottarsi la medesima soluzione interpretativa&#8221;.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"><strong>Interpello n. 8 del   2  aprile 2010</strong>, sulla possibilità, per il consulente del  lavoro  che assiste l’azienda in luogo del datore di lavoro su delega di  quest’ultimo,  di inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente  dell’azienda che assiste, il prospetto di paga. Inoltre, chiede, in caso  di  gruppi di impresa, se sia possibile l’invio con e-mail certificata, da  parte  della società “madre”, dei prospetti paga delle aziende facenti parte  del  gruppo.</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> La risposta in sintesi:</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">&#8220;&#8230;Ciò premesso, va poi ricordato  che gli  adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei  lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell’art. 1,  comma 1,  della L. n. 12/1979, dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti  abilitati,  su delega del datore di lavoro.<br />
Tra gli adempimenti delegabili, compresi nelle materie indicate, non può  non  rientrare anche la consegna del prospetto di paga dei dipendenti.  Inoltre,  tenuto conto che il datore può effettuare la consegna del prospetto di  paga  anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile  consentire che  detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del  consulente del  lavoro delegato.<br />
Al riguardo va tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 5 della L. n.  4/1953,  la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte  del  proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La delega  dell’adempimento infatti non consente – salvo casi eccezionali in cui il   Legislatore prevede specifiche sanzioni anche in capo al professionista  delegato  (ad es. in materia di Libro Unico del Lavoro) – lo spogliarsi delle  relative  responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova della avvenuta consegna  del  prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di  email  certificata, sarà evidentemente più difficile fornire.<br />
Per quanto concerne, infine, l’ipotesi di gruppi societari in cui le  società del  gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei  propri  dipendenti, si ritiene possa adottarsi la medesima soluzione  interpretativa&#8221;.</span></p>
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		<title>Interpelli ministeriali in materia di trasferta</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=173</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Trasferte]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> Indennità di trasferta contrattuali</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">Dalla Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,: interpello n. 15 del 2 aprile 2010</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"> La risposta in sintesi:</p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">&#8220;&#8230;Pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta. D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato dall’indennità di trasferta. Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”. Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell’orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro”. Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). </p> <p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">Si ricorda comunque che proprio l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999). L’eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d’altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://poglianiconsulting.com/?p=173">Interpelli ministeriali in materia di trasferta</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 700;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" title="mondo" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/mondo-150x150.png" alt="mondo" width="150" height="150" />Indennità di trasferta contrattuali</span></span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Dalla Direzione Generale per l&#8217;Attività  Ispettiva del Ministero del  Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,: interpello n. 15 del   2  aprile 2010</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> La risposta in sintesi:</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">&#8220;&#8230;Pertanto il tempo impiegato dal   lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non  costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che  deriva al  lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.<br />
D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di  orario  di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato  costantemente che il  tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare  nell’esplicazione  dell’attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della  Cassazione n.  1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3  febbraio  2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando  che il  disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato  dall’indennità  di trasferta.<br />
Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la  Cassazione ha  affermato che “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro  rientra  nell’attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale  orario di  lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale  requisito  sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede  dell’impresa,  sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la  prestazione  lavorativa”.<br />
Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità  ha  precisato che “salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato   giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della  trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione  dell’attività  lavorativa vera e propria, non facendo parte dell’orario di lavoro  effettivo, e  non si somma quindi al normale orario di lavoro”.<br />
Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal  dettato  legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio  non  possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento  economico che ne  deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto  disposto  dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). </span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Si ricorda comunque che proprio  l’art. 8,  comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva  una  differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il  tempo di  viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in  quanto  modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art.  44, comma  1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale  del  comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999).<br />
L’eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva,  d’altra  parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è  logico  ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell’esercizio della  sua  attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a  disposizione del datore di lavoro.<br />
A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le  eventuali  deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la  sentenza n.  5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l’evidente apertura  nel  considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell’attività  lavorativa  risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto  alla  prestazione).&#8221;.</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"><strong>Interpello n. 14 del   2  aprile 2010</strong>, sulla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti  un’indennità  di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione  collettiva,  nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini  contributivi  e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5,  D.P.R. 22  dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini  fiscali,  del reddito da lavoro dipendente.</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> La risposta in sintesi:</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">&#8220;&#8230;In primo luogo, tale  maggiorazione,  configurando una deroga in melius, non rinviene prima facie, sotto il  profilo  lavoristico, argomentazioni contrarie alla sua ammissibilità, fatta  espressamente salva la piena osservanza del regime fiscale di cui  all’art. 51  cit. (in ragione del quale le indennità convenute negli accordi  aziendali non  devono configurare, per il relativo importo, una sottrazione al Fisco di  quota  della retribuzione spettante al lavoratore), nonché delle procedure  decisionali  di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 318/1996 (conv. da L. n.  402/1996), che  nell’attribuire alla previsione contrattuale la determinazione degli  elementi  della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali, impone  alle parti  stipulanti di curare il deposito degli accordi collettivi relativi a  tali  elementi presso la competente sede della Direzione provinciale del  lavoro e  degli Enti previdenziali.<br />
È poi opportuno evidenziare che la frazione di indennità di trasferta  che eccede  ai fini IRPEF i limiti individuati nell’art. 51 del TUIR (quindi solo  l’eccedenza) ha natura retributiva; è ammissibile, quindi, la stipula di  un  accordo collettivo aziendale per la corresponsione di una indennità di  trasferta  superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o  territoriale; tale  importo tuttavia, ai fini dell’esenzione IRPEF, non dovrà superare i  limiti  imposti dall’art. 51 del TUIR e l’accordo aziendale deve essere  depositato  presso gli Enti preposti. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Per quanto concerne, inoltre, la  possibilità che una indennità di trasferta superiore a quella  contrattuale sia  riconosciuta non a livello di contrattazione collettiva bensì in un  accordo  individuale con singoli lavoratori, si ritiene che, in tale ipotesi,  debba  applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo  individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi  tabellari).  L’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva viene infatti  considerata  alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta  all’imponibilità fiscale e contributiva.<br />
In tale prospettiva, occorre richiamare la costante giurisprudenza di  legittimità che sottopone il superminimo al principio generale  dell’assorbimento  nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, esclusi i  casi in cui  la stessa disponga diversamente oppure le parti abbiano attribuito  all’eccedenza  la natura di compenso speciale, sorretto da un autonomo titolo in quanto   strettamente collegato a particolari meriti o a speciale qualità o  maggiore  onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (es. maggiore disagio  affrontato  per il viaggio necessario all’effettuazione della trasferta), “alla cui  dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della  prova, è  tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ., sez. lavoro, 17 luglio 2008,  n.  19750).<br />
Si precisa al riguardo che, ai fini della validità del patto di  conglobamento  del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è   tuttavia richiesto che risultino, in ogni caso, riconosciuti i diritti  inderogabili dei lavoratori e determinati i compensi per il lavoro  ordinario e  straordinario, in modo da consentire il controllo giudiziale  sull’effettivo  riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli  per legge  o in virtù della contrattazione collettiva (cfr. Cass. civ., sez.  lavoro, 12  novembre 2008, n. 27027).&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 700;"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Orario di  lavoro &#8211; tempo impiegato per recarsi al lavoro</span></span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">I<span style="font-family: Verdana; color: #000080;">nterpello n. 13 del   2  aprile 2010, sull’esatto inquadramento, nell’ambito della  disciplina  dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per  raggiungere il  posto di lavoro.</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;"> La risposta in sintesi:</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">&#8220;&#8230;Ai fini della risposta al  quesito  occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità sopra  richiamato. Ove  l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il  lavoratore  (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di  lavoro  decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di  lavoro e  nell’esercizio della sua attività presso il cantiere.</span></p>
<p style="margin: 0px 15px 0px 20px;" align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: #000080;">Viceversa, se è richiesto al  lavoratore di  recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di  trasporto  o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a  disposizione  del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un  determinato  momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire  da  quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Min.Lavoro: ingresso lavoratori stagionali extracomunitari</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[invio telematico]]></category>
		<category><![CDATA[permessi stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[stagionali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>A partire dal 26 marzo 2010 le Associazioni datoriali accreditate possono precompilare le domande di nulla osta inerenti i flussi stagionali per l’anno 2010, in attesa della firma del relativo decreto e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>La procedura, che anche quest’anno si svolgerà esclusivamente per via telematica, utilizzerà il sistema SUI WEB accessibile dal sito del Ministero dell’Interno all&#8217;indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/?page_id=55"><img class="size-thumbnail wp-image-142 alignleft" style="margin: 6px; border: 0pt;" title="call" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/call-150x150.png" alt="call" width="150" height="150" /></a>A partire dal 26 marzo 2010 le Associazioni datoriali accreditate possono precompilare le domande di nulla osta inerenti i flussi stagionali per l’anno 2010, in attesa della firma del relativo decreto e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>La procedura, che anche quest’anno si svolgerà esclusivamente per via telematica, utilizzerà il sistema SUI WEB accessibile dal sito del Ministero dell’Interno all&#8217;indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ON LINE la COMUNICAZIONE UNICA per far nascere le imprese.</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dal 1 aprile 2010 entra in vigore ComUnica, la Comunicazione unica d&#8217;impresa.</p> <p>Si tratta di una procedura telematica, che diventa l&#8217;unico strumento valido per le pratiche delle imprese. Il servizio è, comunque, già oggi attivo con pieno effetto legale. Dall&#8217;1 ottobre 2009 è iniziato, infatti, un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale l&#8217;uso della Comunicazione Unica è stato facoltativo.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana;">Dal 1 aprile 2010 entra in vigore ComUnica, la Comunicazione unica  d&#8217;impresa.</p>
<p>Si tratta di una procedura telematica, che diventa l&#8217;unico strumento  valido per le pratiche delle imprese. Il servizio è, comunque, già oggi  attivo con pieno effetto legale. Dall&#8217;1 ottobre 2009 è iniziato,  infatti, un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale l&#8217;uso  della Comunicazione Unica è stato facoltativo.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>INPS: comunicazione unica per la nascita d&#039;impresa</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;" align="justify">L&#8217;INPS, con la circolare n. 41 del 26 marzo 2010, comunica gli adempimenti che gli utenti e gli operatori dovranno formalizzare dal 1° aprile 2010 per la comunicazione unica per la nascita d’impresa.</p> <p>Ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:</p> <p>a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell&#8217;art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;</p> <p>b) domanda d&#8217;iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell&#8217;adempimento del deposito del bilancio;</p> <p>c) domanda d&#8217;iscrizione, variazione, cessazione dell&#8217;impresa ai fini INAIL;</p> <p>d) domanda d&#8217;iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l&#8217;INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;</p> <p>e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;</p> <p>f) variazione dei dati d&#8217;impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:</p> <p>1) attività esercitata;</p> <p>2) cessazione attività;</p> <p>3) modifica denominazione impresa individuale;</p> <p>4) modifica ragione sociale;</p> <p>5) riattivazione attività;</p> <p>6) sospensione attività;</p> <p>7) modifica della sede legale; modifica della sede operativa;</p> <p>g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;</p> <p>h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell&#8217;albo delle imprese artigiane.</p> <p>La circolare integrale è disponibile al seguente LINK</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0pt 15px 0pt 20px;" align="justify"><img class="alignleft size-full wp-image-39" style="margin: 4px 8px;" title="inps" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/inps.jpg" alt="inps" width="78" height="123" />L&#8217;INPS, con la circolare n. 41 del  26 marzo  2010, comunica gli adempimenti che gli utenti e gli operatori dovranno  formalizzare dal 1° aprile 2010 per la comunicazione unica per la  nascita  d’impresa.</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che  possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:</p>
<p>a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA,  ai sensi dell&#8217;art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972;</p>
<p>b) domanda d&#8217;iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese  e nel R.E.A., con esclusione dell&#8217;adempimento del deposito del bilancio;</p>
<p>c) domanda d&#8217;iscrizione, variazione, cessazione dell&#8217;impresa ai fini INAIL;</p>
<p>d) domanda d&#8217;iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per  l&#8217;INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali,  ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;</p>
<p>e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;</p>
<p>f) variazione dei dati d&#8217;impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:</p>
<p>1)  attività esercitata;</p>
<p>2)  cessazione attività;</p>
<p>3)  modifica denominazione impresa individuale;</p>
<p>4)  modifica ragione sociale;</p>
<p>5)  riattivazione attività;</p>
<p>6)  sospensione attività;</p>
<p>7)  modifica della sede legale;<br />
 <img src='http://poglianiconsulting.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' />  modifica della sede operativa;</p>
<p>g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;</p>
<p>h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell&#8217;albo delle imprese artigiane.</p>
<p>La circolare integrale è disponibile al seguente <a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252041%2520del%252026-03-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1" target="_blank">LINK</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il made in italy è legge: obbligatorie le certificazioni lavoristiche e di sicurezza</title>
		<link>http://poglianiconsulting.com/?p=129</link>
		<comments>http://poglianiconsulting.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[pogliani consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poglianiconsulting.com/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal 1° ottobre 2010 saranno in vigore le nuove disposizioni normative relative al marchio Made in Italy. Il provvedimento riguarda tutte le aziende dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero. Viene introdotto, per tutti i prodotti, l&#8217;obbligo di indicazione in etichetta del luogo di lavorazione e, a corredo, di una serie di indicazioni che richiedono attento studio e certificazione da parte di professionisti qualificati.</p> <p>Ecco il testo di legge: Articolo 1 comma 3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.</p> <p>Il provvedimento integrale è scaricabile da questo LINK </p> <p>Bernieri Consulting e Pogliani Consulting hanno istituito uno specifico servizio di audit lavoristico e di conformità ai requisiti obbligatori per l&#8217;etichettatura dei prodotti del settore tessile, pelletteria e calzaturiero. L&#8217;audit è finalizzato all&#8217;individuazione di eventuali elementi ostativi e all&#8217;emissione di una certificazione dei requisiti richiesti relativi a:</p> rispetto delle norme lavoristiche rispetto delle convenzioni ILO certificazioni di igiene e sicurezza dei prodotti rispetto della normativa Europea e accordi internazionali in materia di ambiente <p>.</p> <p>Per maggiori informazioni, quotazioni e per attivare il servizio, usi il form di contatto a questo indirizzo: http://berniericonsulting.com/general/il-made-in-italy-e-certificazioni-463</p> &#124;&#124; Form di Contatto &#124;&#124; Nome e Cognome Email Indirizzo WEBSITE Telefono RichiestaScrivi qui la tua richiesta, sarai ricontattato al più presto(Richiesto) &#160; <p class="cf-sb"></p> <p class="linklove" id="ll">cforms contact form by delicious:days</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/logoBCPCv2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-472" style="margin: 3px 6px;" title="logoBCPCv2" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/logoBCPCv2-181x200.png" alt="Certificazione Made in Italy BCPC" width="181" height="200" /></a>Dal </em><strong>1° ottobre 2010</strong> saranno in vigore le <strong>nuove disposizioni normative relative al marchio Made in Italy</strong>. Il provvedimento riguarda tutte le aziende dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero. Viene introdotto, per tutti i prodotti,  l&#8217;obbligo di indicazione in etichetta del luogo di lavorazione e, a corredo, di una serie di indicazioni che richiedono attento studio e certificazione da parte di professionisti qualificati.</p>
<p>Ecco il testo di legge: <em>Articolo 1 comma 3. <strong>Nell’etichetta </strong>dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico <strong>informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro</strong>, garantendo il <strong>rispetto delle convenzioni </strong>siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla <strong>certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti</strong>, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul <strong>rispetto della normativa europea </strong>e sul <strong>rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.</strong></em></p>
<p>Il provvedimento integrale è scaricabile da <a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/ddl-made-in-Italy.pdf">questo LINK</a><em><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/ddl-made-in-Italy.pdf"> </a></em></p>
<p><strong>Bernieri Consulting </strong>e <strong>Pogliani Consulting </strong>hanno istituito  uno specifico servizio di audit lavoristico e di conformità ai requisiti  obbligatori per l&#8217;etichettatura dei prodotti del settore tessile,  pelletteria e calzaturiero. L&#8217;audit è finalizzato all&#8217;individuazione di eventuali elementi ostativi e all&#8217;emissione di una certificazione dei requisiti richiesti relativi a:</p>
<ul>
<li>rispetto delle norme lavoristiche</li>
<li>rispetto delle convenzioni ILO</li>
<li>certificazioni di igiene e sicurezza dei prodotti</li>
<li>rispetto della normativa Europea e accordi internazionali in materia di ambiente</li>
</ul>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p>Per maggiori informazioni, quotazioni e per attivare il servizio, usi il form di contatto a questo indirizzo: http://berniericonsulting.com/general/il-made-in-italy-e-certificazioni-463</p>

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		<title>Newsletter di Agosto &#8211; regolarizzazione COLF e Badanti</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo la circolare di Agosto 2009 elaborata da Pogliani Consulting, riguardante la regolarizzazione di Colf e Badanti.</p> <p>Circolare Agosto 2009</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/sans_papier_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-126" style="border: 0pt none; margin: 8px;" title="sans_papier_2" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/sans_papier_2-150x150.jpg" alt="sans_papier_2" width="150" height="150" /></a>Pubblichiamo la <strong>circolare di Agosto 2009 </strong>elaborata da Pogliani Consulting, riguardante la regolarizzazione di Colf e Badanti.</p>
<p><a href="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/Circolare-Agosto-2009.pdf">Circolare Agosto 2009</a></p>
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		<title>Archivio Newsletter</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Entro la fine di settembre saranno online le Newsletter edite da Silvia Pogliani e pubblicate dai partner dello studio.</p> <p>Sarà inoltre pubblicato l&#8217;archivio delle Newsletter precedenti, già pubblicate.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-94" style="border: 0pt none; margin: 8px;" title="Newsfire Flames_512x512" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/Newsfire-Flames_512x512-150x150.png" alt="Newsfire Flames_512x512" width="150" height="150" />Entro la fine di settembre saranno online le Newsletter edite da Silvia Pogliani e pubblicate dai partner dello studio.</p>
<p>Sarà inoltre pubblicato l&#8217;archivio delle Newsletter precedenti, già pubblicate.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nuovo Sito</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Pogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto dell'Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sito]]></category>

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		<description><![CDATA[<p></p> <p>Lo studio di consulenza del lavoro Pogliani Consulting ha il piacere di annunciare il completo restyling del proprio sito.</p> <p>Saranno presto implementate nuove sezioni, nuovi materiali e contenuti in continua crescita.</p> <p>Anche la sezione News sarà aggiornata in tempo reale con le newsletter emesse dallo studio.</p> <p>Cordiali saluti</p> <p>Silvia Pogliani</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-95" style="border: 0pt none; margin: 9px;" title="Three traffic cones" src="http://www.poglianiconsulting.com/wp/../public/3dW_birilli-150x150.jpg" alt="Three traffic cones" width="150" height="150" /></p>
<p>Lo studio di consulenza del lavoro <strong>Pogliani Consulting </strong>ha il piacere di annunciare il completo restyling del proprio sito.</p>
<p>Saranno presto implementate nuove sezioni, nuovi materiali e contenuti in continua crescita.</p>
<p>Anche la sezione News sarà aggiornata in tempo reale con le newsletter emesse dallo studio.</p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>Silvia Pogliani</p>
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