Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana

Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.

Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ALLEGATO

Nuove agevolazioni per ingressi ex art 27 lett a), c), g) D.Lvo n 286/98

Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.

Nuove esternazioni e imminenti novità

Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen.
Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010

 

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

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Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore


MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)

Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività della procedura in argomento.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELL’ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

(Forlani)

Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero

È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.

Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA

Espulsione: vincolante la valutazione del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo.
L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.

Permesso di soggiorno: svolgimento del test di lingua italiana

Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno, ha fissato le modalità di svolgimento del  test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al  test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.

Clicca sul link seguente per scaricare il decreto.

Ministero dell’Interno Decreto 04/06/2010 G.U. 11/06/2010 n.134

Corte Costituzionale: incostituzionale l'aggravante clandestinita'

La Consulta ha bocciato la norma introdotta nel luglio del 2008 con il primo pacchetto sicurezza varato dal governo, qualificandola come norma illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali.

La legge prevede che la pena venga aumenta di un terzo nel caso il reato venga compiuto da un immigrato clandestino.
Son due i principi alla base della decisione: il provvedimento viola gli articoli 3 e 25 della Costituzione:

  • L’irragionevolezza, in base al principio del ‘ne bis in idem’, l’aggravamento della pena si sovrapporrebbe al reato di clandestinità introdotto lo scorso anno.
  • Il principio costituzionale del ‘fatto materiale’, quale presupposto della responsabilità penale. L’aumento di pena, cioè, sarebbe collegato elusivamente allo status del reo, il fatto di trovarsi irregolarmente in Italia, e non alla maggiore gravità del reato e neppure alla maggiore pericolosità dell’autore. Come nel caso dei recidivi o dei latitanti.

Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n.8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.

Permesso di soggiorno a punti: i dettagli

Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all’esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: ACCORDO DI INTEGRAZIONE

  • lista di buona condotta con punteggi specifici
  • valevole per due anni prorogabili,
  • nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti
  • al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato

Doveri degli stranieri:

  • conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  • la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell’obbligo.

Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell’accordo d’integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell’accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.

La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI.

Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.

Per maggiori informazioni, cliccare QUI

Richieste di asilo, fissati i parametri 2011-2013

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. del 22 luglio 2008, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per le Liberta’ Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno.

Questo provvedimento dispone la durata degli interventi e la capacita’ ricettiva del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar) 2011/2013, ai fini dell’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. L’articolo unico del Decreto prevede la durata triennale degli interventi di accoglienza, per il periodo 2011/2013 e una capacita’ ricettiva di 3.000 posti, di cui 500 per le ”’categorie piu’ vulnerabili.

INPS: Durc ottenibile anche con debiti solidali

L’INPS, con il messaggio n. 12091/2010, ha precisato che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Sul durc, viene annotata l’esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell’altra azienda, del numero di posizione, dell’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.

Patronati: circolare sulla procedure di richiesta e rinnovo permessi di soggiorno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 23 aprile 2010, con i chiarimenti e le modalità operative circa l’attività di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno da parte degli Istituti di Patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193).

Si allega la circolare in originale.

Ispezioni 2009: boom di violazioni

Il ministro Sacconi ha presentato alla Camera dei deputati i dati relativi alle ispezioni nel 2009. Tra i riscontri più eclatanti: aumento del 61% delle maxisanzioni sul “nero” e del 273% delle violazioni agli appalti. Raddoppiati gli illeciti contributivi registrati e impennata del 495% delle truffe agli Istituti di previdenza. E’ stato evidenziato un calo delle violazione formali (-23%).

Secondo quanto riportato da Sacconi, nel 2009 sono aumentate del 61% le maxisanzioni per lavoro nero rispetto al 2008 (40.108 a fronte di 24.781) e del 273% le violazioni registrate relative agli appalti (6.649 le ipotesi di reato a fronte delle passate 1.782). Quasi raddoppiati gli illeciti e le evasioni contributive (489 riscontri contro 248), mentre crescono del 495% le truffe scoperte nei confronti degli istituti (2.493 a fronte di 419). Impennata anche per le ipotesi di reato in merito all’orario di lavoro – 27.761 a fronte di 10.911 (+154%) – e allo Statuto dei Lavoratori (1.042 rispetto a 288, per un +262%).

Immigrazione: giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro

Il ministero dell’Interno, per agevolare le attività degli sportelli unici per l’immigrazione presso le prefetture, ha predisposto una raccolta della Giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in autotutela.

La raccolta è stata redatta dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Ecco l’indice degli argomenti:

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .
Capitolo I —- Sportello Unico per l’immigrazione . . .
Capitolo II —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
all’avviamento al lavoro subordinato di stranieri .
2.a)–Avvio del procedimento .
2.b)–Acquisizione e valutazione dei pareri del Questore e della
Direzione Provinciale del Lavoro .
2.c)–Disciplina normativa e regolamentare .
2.d)–Natura giuridica .
2.e)–Aspetti controversi e conseguenze giuridiche .
2.f) –Preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/1990) .
2.g)– Adozione e motivazione del provvedimento conclusivo
2.h)– Conseguenze in termini di annullamento del provvedimento di diniego,
di soccombenza e di pagamento delle spese legali .
2.i)– Comunicazione del provvedimento definitorio
2.l)–Termini entro i quali il procedimento deve essere definito .
Capitolo III —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
al ricongiungimento familiare
3.a)–Art.29 T.U. n. 286/1998
3.b)–Incidenza dello jus superveniens .
3.c)–Insufficienza dell’attestazione di coppia di fatto per ricongiungimento .
3.d)–Inidoneita’ dell’affidamento volontario –Aspetti particolari correlati al diritto
familiare straniero. – Rilevanza dell’istituto musulmano della Kafala .
Capitolo IV—- Procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro irregolare
(D.L. 9/9/2002 n. 195, convertito in L. n. 9/10/2002, n. 222-L. n. 102/2009) –
Incidenza e rapporti derivanti da provvedimenti espulsivi –
4.a)–Procedimento per l’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. n.286/1998) .
4.b)–Condizioni di espellibilità dei genitori di minori .
4.c)–Espulsione a seguito di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno di soggetto
già espulso sotto altre generalità titolare di successivo nulla osta al lavoro e
inserito nel contesto sociale
4.d)–Espulsione di soggetto convivente con minore
Capitolo V—-Vizi procedimentali e rimedio dell’autotutela ( L. 241/1990 )
5.a)–Art. 21 quinques (revoca del provvedimento) .
5.b)–Art.21 septies (nullità del provvedimento) .
5.c)–Art.21 octies (annullabilità del provvedimento) .
5.d)–Art.21 nonies (annullamento d’ufficio) .
5.e)–Introduzione
5.f)–Esercizio dell’autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime .
5.g)–Rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, in presenza di misure
cautelari adottate dall’autorità giudiziaria
5.h)–Insufficiente motivazione dei dinieghi di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri Capitolo VI—-Atti sollecitatori rispetto all’esercizio dell’autotutela-diffida stragiudiziale.
Capitolo VII—-Principali casi controversi a cui applicare il rimedio dell’autotutela
(art. 21 nonies legge 241/1990 – art.1 comma 136 legge 311/2006)
7.a) — Regolarizzazione lavoratori extracomunitari . .
7.a.1)–Insufficienza della semplice denuncia a carico dello straniero per legittimare
il diniego-sufficienza quando e’ seguita da condanna.
7.a.2)–La condanna penale patteggiata e’ causa ostativa alla regolarizzazione .
7.a.3)–E’ ostativa alla regolarizzazione la segnalazione di Schengen.
Non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura
dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto
7.b) — Rilascio nulla osta per lavoro subordinato .
7.b.1)–Reddito posseduto dal datore di lavoro insufficiente motivazione .
7.b.2)–Revoca del nulla osta per cessazione dell’attività accertata in epoca
successiva al rilascio
7.b.3)–Obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del
nulla osta con un provvedimento motivato nel termine di legge. Conseguenze
del silenzio inadempimento . .
Capitolo VIII—-Revoca del provvedimento di espulsione-condizioni .
8.a)–Straniero precedentemente espulso sotto false generalità, ammesso
(attraverso la procedura dei flussi programmati) all’ingresso con le
vere generalità e quindi inserito nel contesto socio-economico –
Bilanciamento degli interessi – Insufficienza dell’affidamento,
conseguente all’avvenuto successivo inserimento nell’attivita’
lavorativa regolare, ai fini della revoca
8.b)– Straniero precedentemente espulso ed emerso dal lavoro irregolare –
Richiesta di revoca dell’espulsione – Rilevanza dell’avvenuto
inserimento nel contesto sociale .
8.c)–Impugnazione del diniego di nulla osta al lavoro subordinato –
Legittimazione del solo datore di lavoro richiedente – Inammissibilità del ricorso
proposto dallo straniero proposto quale lavoratore . .
9.a)–Ricorsi gerarchici (Capo I –D.P.R.1199/1971) –Art. 1–Ricorso .
9.a.1)–Art. 2 -Termine – Presentazione .
9.a.2)–Art. 3 – Sospensione dell’esecuzione
9.a.3)–Art. 4 – Istruttoria
9.a.4)–Art.5 – Decisione .
9.a.5)–Art.6 – Silenzio
Capitolo X —- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
(Capo III –D.P.R.n.1199/1971)
10.a)–Art. 8 – Ricorso
10.b)–Art. 9 -Termine – Presentazione
10.c)–Art.11 – Istruttoria del ricorso- Richiesta di parere
10.d)–Art. 12 – Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario .
10.e)–Art. 13 – Parere su ricorso straordinario
10.f)–Art.14 – Decisione del ricorso straordinario .
Capitolo XI —- Disciplina tributaria dei ricorsi gerarchici
e straordinari (D.P.R. N. 642/1972) .
11.a)–Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo
11.b)–Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni
CONCLUSIONI

False generalità nelle richieste alla PS e obbligo di denuncia

Le recenti procedure per regolarizzazione extracomunitari devono essere utilizzate con estrema cautela.

Sempre più spesso, capita che dei lavoratori irregolari  si presentino al commissariato con la speranza di poter regolarizzare la propria posizione lavorativa approfittando della recente “sanatoria” che consente ai cittadini stranieri l’emersione dal lavoro irregolare.

In questi casi, tuttavia, gli agenti di polizia , nel corso della verifica delle attestazioni, devono rilevare le eventuali irregolarità, approfondendo ogni elemento dubbio.  L’esame della documentazione ed i riscontri delle impronte digitali effettuati in collaborazione con il personale dell’ufficio immigrazione della Questura, qualora evidenzino delle incongruenze, danno luogo a provvedimenti di denuncia immediata.

Le cronache riportano questi eventi, come recentemente accaduto ad Ostia: gli investigatori hanno scoperto che tre uomini avevano già presentato analoghe richieste negli uffici di polizia di altre province associando le loro domande ad identità diverse. Pertanto sono scattate le denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Ecco cosa prevede il Codice Penale:

Art. 495.  Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;

2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

APERTE le procedure on-line per i nulla osta stagionali e autonomi 2010

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Dalle ore 08.00 del 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010. Le richieste, come di consueto, deveono essere inoltrate con il software ministeriale  disponibile al seguente link: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download.

Le quote per lavoro stagionale riguardano:

  • I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
  • I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.
  • I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, l’ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
  • liberi professionisti;
  • soci e amministratori di società non cooperative;
  • artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
  • artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito della quota sopra descritta, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Le procedure previste per l’ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo previste dall’art.26 del T.U. n.286/98 e dall’art.39 del D.P.R. 394/99.

Ecco il testo del decreto:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2010, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima
di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e
Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009.

Art. 2

1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, e’ consentito
l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per
l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di
societa’ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di
alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e
privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
2. All’interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita’, le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.
3. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Art. 3

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di
lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono
ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nel Paese di origine.
Roma, 1° aprile 2010

esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati UE

E’ appena stata pubblicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea

Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea sono in vigore dal 1° maggio 2010.

La normativa di riferimento è la seguente: Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

Ecco, in sintesi, la nuova procedura:


NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI  ESONERO CONTRIBUTIVO PER  I  LAVORATORI  DISTACCATI  NEGLI  STATI MEMBRI DELL’UE


Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II  del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11  a 16) e nel titolo  II  del Regolamento di applicazione  n. 987/2009  (artt. da 14 a 21).

Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro
mesi.


Pertanto,  il  formulario  E 101  sarà  sostituito  dal  formulario  A1, che potrà  avere la durata di
ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102  verrà abolito.

Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata  per
particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE)  883/2004,
il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971.  A questo
proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza,  che rimane  attribuita alle Direzioni
Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il
lavoratore viene inviato.

Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni  che possono verificarsi alla data di entrata
in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010):
1.

a)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010   → estensione
del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE) n.
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.

b)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del
distacco  possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del  regolamento    (CE)  n.
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.

c)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E
102,  emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessun a  estensione del  distacco
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004  (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);

d)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E
102,  emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna  estensione del  distacco
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004 (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi
richiede  la  conclusione  di  un accordo  tra le autorità ai sensi  dell’art. 16 del regolamento   (CE)
n. 883/2004.

Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano:
•  ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE):
Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
•  alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale  è  stata estesa,  a
decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e
gli Stati dell’Unione europea.

Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei
regolamenti (CE)  nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.

I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi
alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003.

Link al documento ufficiale del Ministero: PROCEDURA DISTACCO

Bozza automatica

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha ribadito il proprio orientamento in materia di mobbing con la sentenza del 26 marzo 2010, n.7382.  Il testo integrale della sentenza è disponibile a questo link:  A richiesta per i clienti dello studio.

Il principio affermato ormai in modo lapidario è il seguente: per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datare di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio fisico e psichico e della personalità del medesimo.

Elementi essenziali della condotta e presupposto per l’applicazione degli istituti risarcitori sono:

a

Elementi essenziali della condotta e presupposto per l’applicazione degli istituti risarcitori sono:

a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;

d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

La sentenza, interessante anche per altri aspetti di dettaglio, affronta in modo particolareggiato la casistica dei comportamenti che hanno generato le vessazioni e il mobbing ai danni del lavoratore.

Ecco per estratto il testo:

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che per “mobbing”, riconducibile alla violazione degli
obblighi derivanti al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c, deve intendersi una condotta nei confronti del
lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati
comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui
consegue la mortificazione morale e l’emarginazione dei dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi
dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo. E’ stato quindi precisato che ai fini della
configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di
carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) il nesso eziologico tra la
condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova
dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. E’ stato infine ritenuto che la valutazione degli
elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell’accertamento della sussistenza del mobbing e della
derivazione causale da detto comportamento illecito dei datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore,
costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di
legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n.
22858/2008).
Nella specie la Corte territoriale ha tenuto correttamente presenti gli elementi costitutivi della figura del
“mobbing”, come delineati dalla giurisprudenza, né dal motivo di ricorso è dato comprendere sotto quale
profilo il giudizio della Corte si sia allontanato dalla fattispecie astratta delineata dall’elaborazione
giurisprudenziale, sicché la censura di violazione dell’art. 2087 cc. si rivela destituita di fondamento.
Quanto poi al concreto apprezzamento dei fatti emersi nel corso del giudizio, va osservato che la Corte
territoriale ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le
testimonianze raccolte, valutate sia nel loro complesso che singolarmente, il giudice di appello, sulla scorta
delle varie testimonianze, è pervenuto al convincimento che il (…) a partire dal 1995, fu preso di mira dal
direttore dello stabilimento fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai
colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in
passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate
della società. In questa complessiva valutazione negativa del comportamento datoriale non ha inciso in
senso limitativo o riduttivo la circostanza, non ignorata dal giudice di appello, che al (…) dalla società fosse
stato concesso in comodato un appartamento. In definitiva deve ritenersi che la Corte di Appello abbia
correttamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti ed abbia motivato in modo ampio e privo di
contraddizioni e vizi logici il proprio giudizio, con la conseguenza che le valutazioni del giudice di appello,
risolvendosi in apprezzamenti di fatto, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha osservato che la società non aveva
provato la riduzione della produzione ed il riassetto organizzativo che aveva posto a base del licenziamento
del Ha rilevato, anzi, che le testimonianze raccolte inducevano a ritenere che nell’anno del licenziamento la
crisi del settore edilizio era ormai superata, tanto che la società aveva assunto un altro operaio da adibire ai
forni. Ma soprattutto il giudice di appello ha rilevato che la società non aveva in alcun modo provato di non
poter utilizzare il all’interno dell’azienda in mansioni equivalenti, tenuto conto in particolare del fatto che il
lavoratore, come riferito dai testi, era in grado di lavorare su tutte le macchine di produzione e di svolgere
anche lavori di manutenzione degli impianti. Il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, in ordine al
quale la società non deduce specifiche censure, costituisce autonoma ragione di illegittimità del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed è di per sé sufficiente a giustificare la conferma della
pronuncia dei giudici di merito.
Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.
La società lamenta in primo luogo che il giudice di appello avrebbe qualificato come “doloso” il
comportamento del legale rappresentante benché il (…) non avesse mai allegato e provato un siffatto
atteggiamento psicologico del datore di lavoro. La censura è priva di fondamento ove si consideri che nella
specie si discute del rapporto assicurativo intercorso tra la (…) e la (…) per cui non ha senso lamentare una
violazione del principio di corrispondenza ex art. 112 c.p.c. con riferimento ad una domanda di accertamento
della illegittimità del licenziamento e di risarcimento danni posta da altro soggetto in relazione a diverso
rapporto giuridico.
La società lamenta in secondo luogo che il giudice di appello ha erroneamente escluso la garanzia
assicurativa benché mancasse del tutto la prova che l’evento dannoso fosse conseguenza del
comportamento doloso del rappresentante della società. La censura è priva di fondamento. Nella specie,
come si evince dalla clausola contrattuale trascritta in memoria dalla compagnia, si tratta di polizza di
assicurazione per la responsabilità civile della società verso i propri dipendenti per infortuni sul lavoro
derivanti da fatti commessi dall’assicurato o da suoi dipendenti. Trattasi dunque di contratto di assicurazione
stipulato a norma dell’art. 1917 cc., per il quale opera la disposizione di cui al primo comma della norma
citata, secondo cui dalla copertura assicurativa “sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. A quest’ultima
disposizione ha fatto espresso riferimento la Corte di Appello per respingere la domanda di garanzia
avanzata dalla (…) nei confronti della (…).
La Corte territoriale ha rilevato che dal materiale probatorio emergeva incontestabilmente anche il dolo
del sig. (…) amministratore unico della società omonima. A giudizio della Corte, che ha richiamato le
testimonianze di tali (…) è risultato provato che lo stesso (…) fu sempre consapevole dei comportamenti
aggressivi e vessatori tenuti dal (…) nei confronti del e che tollerò e assecondò detti comportamenti senza
far nulla per farli cessare, così accettando consapevolmente il rischio che da tali comportamenti illeciti
potessero derivare conseguenze dannose a carico dei dipendenti. Questa valutazione delle suddette
testimonianze non ha formato oggetto di alcuna censura da parte dell’attuale ricorrente sotto il profilo di
eventuali vizi logici o incongruenze del ragionamento del giudice, essendosi limitato il ricorrente a lamentare
la mancanza di prove del dolo, in insostenibile contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata.