Al via da domani le domande per i Flussi dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2012.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Di conseguenza i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Fissate le quote d’ingresso per istruzione universitaria, musicale e coreutica.

È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l’anno accademico 2010-2011, la possibilità di
rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all’estero, di cui
– 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale
–  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale.

INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi

nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.
si allega il decreto: CLICCA QUI

Comunicazione Unilav e decreto flussi - circolare congiunta n° 18 del 2011

Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall’attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.

Il datore di lavoro, una volta “ottenuta” la quota e dopo aver completato l’iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione “UNILAV” (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso.
Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd “kit postale”

Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.

CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto

Consulenza telefonica professionale - FLUSSI 2011

Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.

Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.

COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un’ora di consulenza.

I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell’immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.

Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.

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DECRETO FLUSSI 2010 - 2011

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:

  • il decreto integrale,
  • il dettaglio della procedura per l’invio telematico (Click Day),
  • il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e
  • alcune indicazioni di carattere pratico.

CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale

Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

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|| DECRETO FLUSSI ||
  1. (Richiesto)
  2. (Richiesto)
  3. (Richiesto)
 

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Decreto Flussi 2010 – 2011

È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 “quote”, divise come segue:
• 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi;
• 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente;
• 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
• 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine;
• 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.

Sono previsti tre click day:

• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto;
• per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.

Nuove esternazioni e imminenti novità

Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen.
Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010

 

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

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Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore


MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)

Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività della procedura in argomento.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELL’ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

(Forlani)

Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero

È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.

Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA

Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n.8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.

Permesso di soggiorno a punti: i dettagli

Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all’esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: ACCORDO DI INTEGRAZIONE

  • lista di buona condotta con punteggi specifici
  • valevole per due anni prorogabili,
  • nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti
  • al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato

Doveri degli stranieri:

  • conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  • la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell’obbligo.

Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell’accordo d’integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell’accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.

La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI.

Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.

Per maggiori informazioni, cliccare QUI

Richieste di asilo, fissati i parametri 2011-2013

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. del 22 luglio 2008, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per le Liberta’ Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno.

Questo provvedimento dispone la durata degli interventi e la capacita’ ricettiva del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar) 2011/2013, ai fini dell’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. L’articolo unico del Decreto prevede la durata triennale degli interventi di accoglienza, per il periodo 2011/2013 e una capacita’ ricettiva di 3.000 posti, di cui 500 per le ”’categorie piu’ vulnerabili.

Patronati: circolare sulla procedure di richiesta e rinnovo permessi di soggiorno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 23 aprile 2010, con i chiarimenti e le modalità operative circa l’attività di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno da parte degli Istituti di Patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193).

Si allega la circolare in originale.

Immigrazione: giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro

Il ministero dell’Interno, per agevolare le attività degli sportelli unici per l’immigrazione presso le prefetture, ha predisposto una raccolta della Giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in autotutela.

La raccolta è stata redatta dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Ecco l’indice degli argomenti:

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .
Capitolo I —- Sportello Unico per l’immigrazione . . .
Capitolo II —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
all’avviamento al lavoro subordinato di stranieri .
2.a)–Avvio del procedimento .
2.b)–Acquisizione e valutazione dei pareri del Questore e della
Direzione Provinciale del Lavoro .
2.c)–Disciplina normativa e regolamentare .
2.d)–Natura giuridica .
2.e)–Aspetti controversi e conseguenze giuridiche .
2.f) –Preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/1990) .
2.g)– Adozione e motivazione del provvedimento conclusivo
2.h)– Conseguenze in termini di annullamento del provvedimento di diniego,
di soccombenza e di pagamento delle spese legali .
2.i)– Comunicazione del provvedimento definitorio
2.l)–Termini entro i quali il procedimento deve essere definito .
Capitolo III —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
al ricongiungimento familiare
3.a)–Art.29 T.U. n. 286/1998
3.b)–Incidenza dello jus superveniens .
3.c)–Insufficienza dell’attestazione di coppia di fatto per ricongiungimento .
3.d)–Inidoneita’ dell’affidamento volontario –Aspetti particolari correlati al diritto
familiare straniero. – Rilevanza dell’istituto musulmano della Kafala .
Capitolo IV—- Procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro irregolare
(D.L. 9/9/2002 n. 195, convertito in L. n. 9/10/2002, n. 222-L. n. 102/2009) –
Incidenza e rapporti derivanti da provvedimenti espulsivi –
4.a)–Procedimento per l’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. n.286/1998) .
4.b)–Condizioni di espellibilità dei genitori di minori .
4.c)–Espulsione a seguito di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno di soggetto
già espulso sotto altre generalità titolare di successivo nulla osta al lavoro e
inserito nel contesto sociale
4.d)–Espulsione di soggetto convivente con minore
Capitolo V—-Vizi procedimentali e rimedio dell’autotutela ( L. 241/1990 )
5.a)–Art. 21 quinques (revoca del provvedimento) .
5.b)–Art.21 septies (nullità del provvedimento) .
5.c)–Art.21 octies (annullabilità del provvedimento) .
5.d)–Art.21 nonies (annullamento d’ufficio) .
5.e)–Introduzione
5.f)–Esercizio dell’autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime .
5.g)–Rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, in presenza di misure
cautelari adottate dall’autorità giudiziaria
5.h)–Insufficiente motivazione dei dinieghi di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri Capitolo VI—-Atti sollecitatori rispetto all’esercizio dell’autotutela-diffida stragiudiziale.
Capitolo VII—-Principali casi controversi a cui applicare il rimedio dell’autotutela
(art. 21 nonies legge 241/1990 – art.1 comma 136 legge 311/2006)
7.a) — Regolarizzazione lavoratori extracomunitari . .
7.a.1)–Insufficienza della semplice denuncia a carico dello straniero per legittimare
il diniego-sufficienza quando e’ seguita da condanna.
7.a.2)–La condanna penale patteggiata e’ causa ostativa alla regolarizzazione .
7.a.3)–E’ ostativa alla regolarizzazione la segnalazione di Schengen.
Non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura
dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto
7.b) — Rilascio nulla osta per lavoro subordinato .
7.b.1)–Reddito posseduto dal datore di lavoro insufficiente motivazione .
7.b.2)–Revoca del nulla osta per cessazione dell’attività accertata in epoca
successiva al rilascio
7.b.3)–Obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del
nulla osta con un provvedimento motivato nel termine di legge. Conseguenze
del silenzio inadempimento . .
Capitolo VIII—-Revoca del provvedimento di espulsione-condizioni .
8.a)–Straniero precedentemente espulso sotto false generalità, ammesso
(attraverso la procedura dei flussi programmati) all’ingresso con le
vere generalità e quindi inserito nel contesto socio-economico –
Bilanciamento degli interessi – Insufficienza dell’affidamento,
conseguente all’avvenuto successivo inserimento nell’attivita’
lavorativa regolare, ai fini della revoca
8.b)– Straniero precedentemente espulso ed emerso dal lavoro irregolare –
Richiesta di revoca dell’espulsione – Rilevanza dell’avvenuto
inserimento nel contesto sociale .
8.c)–Impugnazione del diniego di nulla osta al lavoro subordinato –
Legittimazione del solo datore di lavoro richiedente – Inammissibilità del ricorso
proposto dallo straniero proposto quale lavoratore . .
9.a)–Ricorsi gerarchici (Capo I –D.P.R.1199/1971) –Art. 1–Ricorso .
9.a.1)–Art. 2 -Termine – Presentazione .
9.a.2)–Art. 3 – Sospensione dell’esecuzione
9.a.3)–Art. 4 – Istruttoria
9.a.4)–Art.5 – Decisione .
9.a.5)–Art.6 – Silenzio
Capitolo X —- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
(Capo III –D.P.R.n.1199/1971)
10.a)–Art. 8 – Ricorso
10.b)–Art. 9 -Termine – Presentazione
10.c)–Art.11 – Istruttoria del ricorso- Richiesta di parere
10.d)–Art. 12 – Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario .
10.e)–Art. 13 – Parere su ricorso straordinario
10.f)–Art.14 – Decisione del ricorso straordinario .
Capitolo XI —- Disciplina tributaria dei ricorsi gerarchici
e straordinari (D.P.R. N. 642/1972) .
11.a)–Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo
11.b)–Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni
CONCLUSIONI

False generalità nelle richieste alla PS e obbligo di denuncia

Le recenti procedure per regolarizzazione extracomunitari devono essere utilizzate con estrema cautela.

Sempre più spesso, capita che dei lavoratori irregolari  si presentino al commissariato con la speranza di poter regolarizzare la propria posizione lavorativa approfittando della recente “sanatoria” che consente ai cittadini stranieri l’emersione dal lavoro irregolare.

In questi casi, tuttavia, gli agenti di polizia , nel corso della verifica delle attestazioni, devono rilevare le eventuali irregolarità, approfondendo ogni elemento dubbio.  L’esame della documentazione ed i riscontri delle impronte digitali effettuati in collaborazione con il personale dell’ufficio immigrazione della Questura, qualora evidenzino delle incongruenze, danno luogo a provvedimenti di denuncia immediata.

Le cronache riportano questi eventi, come recentemente accaduto ad Ostia: gli investigatori hanno scoperto che tre uomini avevano già presentato analoghe richieste negli uffici di polizia di altre province associando le loro domande ad identità diverse. Pertanto sono scattate le denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Ecco cosa prevede il Codice Penale:

Art. 495.  Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;

2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

APERTE le procedure on-line per i nulla osta stagionali e autonomi 2010

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Dalle ore 08.00 del 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010. Le richieste, come di consueto, deveono essere inoltrate con il software ministeriale  disponibile al seguente link: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download.

Le quote per lavoro stagionale riguardano:

  • I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
  • I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.
  • I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, l’ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
  • liberi professionisti;
  • soci e amministratori di società non cooperative;
  • artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
  • artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito della quota sopra descritta, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Le procedure previste per l’ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo previste dall’art.26 del T.U. n.286/98 e dall’art.39 del D.P.R. 394/99.

Ecco il testo del decreto:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2010, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima
di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e
Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009.

Art. 2

1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, e’ consentito
l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per
l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di
societa’ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di
alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e
privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
2. All’interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita’, le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.
3. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Art. 3

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di
lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono
ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nel Paese di origine.
Roma, 1° aprile 2010