REGOLARIZZAZIONI 2012

In data 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro, il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è  irregolare. Il decreto, recependo la direttiva europea 2009/52/CE e inasprendo le sanzioni penali e amministrative per chi assume stranieri irregolari, dà anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno agli extracomunitari che denunciano uno sfruttamento grave.

La nuova sanatoria per gli stranieri clandestini partirà dal 15 settembre 2012 e consentirà a quei cittadini extracomunitari che lavorano irregolarmente nel territorio italiano da almeno tre mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto)  di farsi regolarizzare dal proprio datore di lavoro ed ottenere così un permesso di soggiorno. I datori di lavoro, infatti, avranno un mese a disposizione, dal 15 settembre al 15 ottobre per completare l’iter di regolarizzazione (pagamento mode. F24, presentazione istanza, ecc) .

 

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO:

Il datore di lavoro potrà essere: italiano, comunitario o extracomunitario (titolare di permesso di soggiorno)

Sono esclusi i datori di lavoro che:

  • negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, siano stati condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari;

  • in passato abbiano presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o all’assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore o , comunque, non imputabili al datore di lavoro.

 

REQUISITI DEL LAVORATORE:

Il lavoratore extracomunitario per essere regolarizzato, deve essere presente sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, presenza che verrà dimostrata tramite documentazione rilasciata da organismi pubblici.

Sono esclusi dalla procedura i lavoratori stranieri irregolari che:

  • abbiano avuto un provvedimento di espulsione;

  • risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

  • risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei reati previsti dall’art. 380 cpp;

  • siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione.

 

PROCEDURA DI EMERSIONE:

Per regolarizzare il lavoratore, il datore di lavoro, deve versare un contributo forfettario di 1.000 Euro per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

Il datore di lavoro, al momento della stipula del contratto di soggiorno dovrà, inoltre, dimostrare di aver regolarmente assolto tutti gli obblighi retributivi, fiscali e contributivi.

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ATTENZIONE: lo studio di consulenza Pogliani Consulting garantisce il buon esito delle pratiche condotte secondo la procedura preordinata e regolare. Non sono in alcun modo possibili deroghe alle procedure di legge, nè violazioni della stessa. Il servizio è erogato da un professionista abilitato e competente (Consulente del Lavoro iscritto all’albo) che non ha e non vanta accesso a corsie preferenziali, nè conoscenze dirette o rapporti “privilegiati” con funzionari delle Autorità preposte alla trattazione della pratica (Sportello Immigrazione, Ministero, Questure, ecc).