10.000 nuovi ingressi per tirocinio e formazione

È stato pubblicato sulla G.U. n.216 del 15 settembre il decreto 12 luglio 2012, che ha fissato il contingente annuale 2012 di ingressi da parte di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Più precisamente sono stati previsti:

  • 5000 unità gli ingressi per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
  • ulteriori 5000 unità gli ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

REGOLARIZZAZIONI 2012

In data 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro, il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è  irregolare. Il decreto, recependo la direttiva europea 2009/52/CE e inasprendo le sanzioni penali e amministrative per chi assume stranieri irregolari, dà anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno agli extracomunitari che denunciano uno sfruttamento grave.

La nuova sanatoria per gli stranieri clandestini partirà dal 15 settembre 2012 e consentirà a quei cittadini extracomunitari che lavorano irregolarmente nel territorio italiano da almeno tre mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto)  di farsi regolarizzare dal proprio datore di lavoro ed ottenere così un permesso di soggiorno. I datori di lavoro, infatti, avranno un mese a disposizione, dal 15 settembre al 15 ottobre per completare l’iter di regolarizzazione (pagamento mode. F24, presentazione istanza, ecc) .

 

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO:

Il datore di lavoro potrà essere: italiano, comunitario o extracomunitario (titolare di permesso di soggiorno)

Sono esclusi i datori di lavoro che:

  • negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, siano stati condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari;

  • in passato abbiano presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o all’assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore o , comunque, non imputabili al datore di lavoro.

 

REQUISITI DEL LAVORATORE:

Il lavoratore extracomunitario per essere regolarizzato, deve essere presente sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, presenza che verrà dimostrata tramite documentazione rilasciata da organismi pubblici.

Sono esclusi dalla procedura i lavoratori stranieri irregolari che:

  • abbiano avuto un provvedimento di espulsione;

  • risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

  • risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei reati previsti dall’art. 380 cpp;

  • siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione.

 

PROCEDURA DI EMERSIONE:

Per regolarizzare il lavoratore, il datore di lavoro, deve versare un contributo forfettario di 1.000 Euro per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

Il datore di lavoro, al momento della stipula del contratto di soggiorno dovrà, inoltre, dimostrare di aver regolarmente assolto tutti gli obblighi retributivi, fiscali e contributivi.

POGLIANI CONSULTING OFFRE CONSULENZA E ASSISTENZA PER LE PRATICHE DI REGOLARIZZAZIONE

Se volete contattarci, vi invitiamo a chiamre direttamente il numero 0236579618.

Potremo fare una valutazione preliminare di fattibilità ed esporre i costi del servizio.

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ATTENZIONE: lo studio di consulenza Pogliani Consulting garantisce il buon esito delle pratiche condotte secondo la procedura preordinata e regolare. Non sono in alcun modo possibili deroghe alle procedure di legge, nè violazioni della stessa. Il servizio è erogato da un professionista abilitato e competente (Consulente del Lavoro iscritto all’albo) che non ha e non vanta accesso a corsie preferenziali, nè conoscenze dirette o rapporti “privilegiati” con funzionari delle Autorità preposte alla trattazione della pratica (Sportello Immigrazione, Ministero, Questure, ecc).

Al via da domani le domande per i Flussi dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2012.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Di conseguenza i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011

Fissate le quote d’ingresso per istruzione universitaria, musicale e coreutica.

È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l’anno accademico 2010-2011, la possibilità di
rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all’estero, di cui
– 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale
–  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale.

INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi

nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.
si allega il decreto: CLICCA QUI

Comunicazione Unilav e decreto flussi - circolare congiunta n° 18 del 2011

Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall’attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.

Il datore di lavoro, una volta “ottenuta” la quota e dopo aver completato l’iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione “UNILAV” (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso.
Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd “kit postale”

Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.

CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto

Consulenza telefonica professionale - FLUSSI 2011

Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.

Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.

COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un’ora di consulenza.

I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell’immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.

Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.

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DECRETO FLUSSI 2010 - 2011

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:

  • il decreto integrale,
  • il dettaglio della procedura per l’invio telematico (Click Day),
  • il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e
  • alcune indicazioni di carattere pratico.

CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale

Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

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|| DECRETO FLUSSI ||
  1. (Richiesto)
  2. (Richiesto)
  3. (Richiesto)
 

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Decreto Flussi 2010 – 2011

È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 “quote”, divise come segue:
• 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi;
• 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente;
• 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
• 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine;
• 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.

Sono previsti tre click day:

• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto;
• per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.

Test di italiano per stranieri

Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all’esame di lingua Italiana per stranieri.

Scarica la circolare Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri

Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana

Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.

Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ALLEGATO

Nuove esternazioni e imminenti novità

Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen.
Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010

 

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

circ1 circ2 circ3

Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore


MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)

Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività della procedura in argomento.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELL’ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

(Forlani)

Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero

È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.

Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA

Espulsione: vincolante la valutazione del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo.
L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.

Permesso di soggiorno: svolgimento del test di lingua italiana

Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno, ha fissato le modalità di svolgimento del  test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al  test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.

Clicca sul link seguente per scaricare il decreto.

Ministero dell’Interno Decreto 04/06/2010 G.U. 11/06/2010 n.134

Corte Costituzionale: incostituzionale l'aggravante clandestinita'

La Consulta ha bocciato la norma introdotta nel luglio del 2008 con il primo pacchetto sicurezza varato dal governo, qualificandola come norma illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali.

La legge prevede che la pena venga aumenta di un terzo nel caso il reato venga compiuto da un immigrato clandestino.
Son due i principi alla base della decisione: il provvedimento viola gli articoli 3 e 25 della Costituzione:

  • L’irragionevolezza, in base al principio del ‘ne bis in idem’, l’aggravamento della pena si sovrapporrebbe al reato di clandestinità introdotto lo scorso anno.
  • Il principio costituzionale del ‘fatto materiale’, quale presupposto della responsabilità penale. L’aumento di pena, cioè, sarebbe collegato elusivamente allo status del reo, il fatto di trovarsi irregolarmente in Italia, e non alla maggiore gravità del reato e neppure alla maggiore pericolosità dell’autore. Come nel caso dei recidivi o dei latitanti.