Nuovi formulari Paper SED

L’Inps ha pubblicato i Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità) , U (prestazioni di disoccupazione) ed F (prestazioni familiari): i nuovi formulari comunitari  sostituiscono quelli delle serie E100, E300 ed E400 attualmente utilizzati in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali. I nuovi formulari saranno temporaneamente in uso per il periodo transitorio previsto fino al 30 aprile 2014, per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica.

Nuove modalità di riscossione dei crediti Inps

A far data dall’1/1/2011 la disciplina di riscossione dei crediti contributivi Inps è stata oggetto di radicali modifiche.

Il ricupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps verrà effettuato tramite un nuovo strumento, l’avviso di debito, che sostituirà la “vecchia” cartella di pagamento.

L’avviso di debito ha valore di titolo esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica l’Agente delle Riscossione può procedere direttamente all’esecuzione forzata.

Questa nuova procedura riguarderà anche debiti risalenti a periodi antecedenti al 2011, per i quali non sia stata ancora perfezionata l’iscrizione a ruolo.

Il pagamento dovrà avvenire, entro 60 giorni, presso l’Agente della riscossione competente, restando salva la facoltà, per il contribuente, di chiedere la rateazione.

Il nuovo sistema di riscossione prevede, inoltre, una disciplina differente, a seconda della tipologia del debito:

a)      avviso di addebito da omissione contributiva, i.e. per somme denunciate e non versate in tutto o in parte o versate oltre le scadenze

In questi caso l’Inps continuerà ad avvalersi dell’istituto dell’avviso bonario, prima di formare e notificare l’avviso di debito.

b)      avviso di addebito da accertamento, i.e. per  somme accertate a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.

Al contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento entro 90 gg dalla notifica, trascorsi i quali, nell’inerzia del contribuente, . l’Inps  formerà enotificherà l’avviso di debito

Contro l’avviso di addebito è possibile proporre ricorso, entro  40 giorni dalla notifica al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps competente.

INPS: Durc ottenibile anche con debiti solidali

L’INPS, con il messaggio n. 12091/2010, ha precisato che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Inps derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Sul durc, viene annotata l’esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell’altra azienda, del numero di posizione, dell’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.

INPS: comunicazione unica per la nascita d'impresa

inpsL’INPS, con la circolare n. 41 del 26 marzo 2010, comunica gli adempimenti che gli utenti e gli operatori dovranno formalizzare dal 1° aprile 2010 per la comunicazione unica per la nascita d’impresa.

Ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;

d) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

1) attività esercitata;

2) cessazione attività;

3) modifica denominazione impresa individuale;

4) modifica ragione sociale;

5) riattivazione attività;

6) sospensione attività;

7) modifica della sede legale;

8) modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.

La circolare integrale è disponibile al seguente LINK