Interpelli ministeriali in materia di trasferta

mondoIndennità di trasferta contrattuali

Dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,: interpello n. 15 del 2 aprile 2010

La risposta in sintesi:

“…Pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato dall’indennità di trasferta.
Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”.
Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell’orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro”.
Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Si ricorda comunque che proprio l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999).
L’eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d’altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di lavoro.
A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l’evidente apertura nel considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell’attività lavorativa risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione).”.

Interpello n. 14 del 2 aprile 2010, sulla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente.

La risposta in sintesi:

“…In primo luogo, tale maggiorazione, configurando una deroga in melius, non rinviene prima facie, sotto il profilo lavoristico, argomentazioni contrarie alla sua ammissibilità, fatta espressamente salva la piena osservanza del regime fiscale di cui all’art. 51 cit. (in ragione del quale le indennità convenute negli accordi aziendali non devono configurare, per il relativo importo, una sottrazione al Fisco di quota della retribuzione spettante al lavoratore), nonché delle procedure decisionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 318/1996 (conv. da L. n. 402/1996), che nell’attribuire alla previsione contrattuale la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali, impone alle parti stipulanti di curare il deposito degli accordi collettivi relativi a tali elementi presso la competente sede della Direzione provinciale del lavoro e degli Enti previdenziali.
È poi opportuno evidenziare che la frazione di indennità di trasferta che eccede ai fini IRPEF i limiti individuati nell’art. 51 del TUIR (quindi solo l’eccedenza) ha natura retributiva; è ammissibile, quindi, la stipula di un accordo collettivo aziendale per la corresponsione di una indennità di trasferta superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale; tale importo tuttavia, ai fini dell’esenzione IRPEF, non dovrà superare i limiti imposti dall’art. 51 del TUIR e l’accordo aziendale deve essere depositato presso gli Enti preposti.

Per quanto concerne, inoltre, la possibilità che una indennità di trasferta superiore a quella contrattuale sia riconosciuta non a livello di contrattazione collettiva bensì in un accordo individuale con singoli lavoratori, si ritiene che, in tale ipotesi, debba applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari). L’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva viene infatti considerata alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva.
In tale prospettiva, occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità che sottopone il superminimo al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, esclusi i casi in cui la stessa disponga diversamente oppure le parti abbiano attribuito all’eccedenza la natura di compenso speciale, sorretto da un autonomo titolo in quanto strettamente collegato a particolari meriti o a speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (es. maggiore disagio affrontato per il viaggio necessario all’effettuazione della trasferta), “alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ., sez. lavoro, 17 luglio 2008, n. 19750).
Si precisa al riguardo che, ai fini della validità del patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è tuttavia richiesto che risultino, in ogni caso, riconosciuti i diritti inderogabili dei lavoratori e determinati i compensi per il lavoro ordinario e straordinario, in modo da consentire il controllo giudiziale sull’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge o in virtù della contrattazione collettiva (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 12 novembre 2008, n. 27027).”.

Orario di lavoro – tempo impiegato per recarsi al lavoro

Interpello n. 13 del 2 aprile 2010, sull’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.

La risposta in sintesi:

“…Ai fini della risposta al quesito occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità sopra richiamato. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere.

Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.”.