10.000 nuovi ingressi per tirocinio e formazione

È stato pubblicato sulla G.U. n.216 del 15 settembre il decreto 12 luglio 2012, che ha fissato il contingente annuale 2012 di ingressi da parte di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Più precisamente sono stati previsti:

  • 5000 unità gli ingressi per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
  • ulteriori 5000 unità gli ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. del 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:

a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  s.m.i.

CONTINUA: leggi il resto dell’articolo Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Permesso unico di residenza e lavoro per extracomunitari

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul ‘permesso unico’ di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell’Unione Europea
I titolari di tale permesso  potranno beneficiare di pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici e avere, in generale, parita’ di trattamento con i cittadini dell’Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fiscalita’, per la formazione professionale e l’accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici.

Non potranno beneficiare del permesso unico: i rifugiati,i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all’interno di societa’ multinazionali

Il potere legislativo nazionale potrà esercitarsi con riferimento ai requisiti di accesso e durata ad alcuni benefici (alloggi, ecc.)

Fonte: www.ansa.it

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011

INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi

nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.
si allega il decreto: CLICCA QUI

Comunicazione Unilav e decreto flussi - circolare congiunta n° 18 del 2011

Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall’attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.

Il datore di lavoro, una volta “ottenuta” la quota e dopo aver completato l’iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione “UNILAV” (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso.
Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd “kit postale”

Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.

CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto

Consulenza telefonica professionale - FLUSSI 2011

Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.

Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.

COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un’ora di consulenza.

I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell’immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.

Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.

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DECRETO FLUSSI 2010 - 2011

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:

  • il decreto integrale,
  • il dettaglio della procedura per l’invio telematico (Click Day),
  • il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e
  • alcune indicazioni di carattere pratico.

CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale

Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

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|| DECRETO FLUSSI ||
  1. (Richiesto)
  2. (Richiesto)
  3. (Richiesto)
 

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L’assunzione di lavoratori stranieri irregolari determina la responabilità penale del datore di lavoro

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 8 luglio 2010, n. 25990

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. Per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il ****.

Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.

Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.

Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..

Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. In proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.

La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.

Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Test di italiano per stranieri

Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all’esame di lingua Italiana per stranieri.

Scarica la circolare Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri

Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana

Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.

Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ALLEGATO

Nuove agevolazioni per ingressi ex art 27 lett a), c), g) D.Lvo n 286/98

Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

circ1 circ2 circ3

Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero

È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.

Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA

Espulsione: vincolante la valutazione del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo.
L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.

Permesso di soggiorno: svolgimento del test di lingua italiana

Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno, ha fissato le modalità di svolgimento del  test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al  test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.

Clicca sul link seguente per scaricare il decreto.

Ministero dell’Interno Decreto 04/06/2010 G.U. 11/06/2010 n.134

Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n.8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.

Permesso di soggiorno a punti: i dettagli

Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all’esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: ACCORDO DI INTEGRAZIONE

  • lista di buona condotta con punteggi specifici
  • valevole per due anni prorogabili,
  • nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti
  • al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato

Doveri degli stranieri:

  • conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  • la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell’obbligo.

Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell’accordo d’integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell’accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.

La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI.

Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.

Per maggiori informazioni, cliccare QUI

Richieste di asilo, fissati i parametri 2011-2013

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. del 22 luglio 2008, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per le Liberta’ Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno.

Questo provvedimento dispone la durata degli interventi e la capacita’ ricettiva del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (Sprar) 2011/2013, ai fini dell’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. L’articolo unico del Decreto prevede la durata triennale degli interventi di accoglienza, per il periodo 2011/2013 e una capacita’ ricettiva di 3.000 posti, di cui 500 per le ”’categorie piu’ vulnerabili.