False generalità nelle richieste alla PS e obbligo di denuncia

Le recenti procedure per regolarizzazione extracomunitari devono essere utilizzate con estrema cautela.

Sempre più spesso, capita che dei lavoratori irregolari  si presentino al commissariato con la speranza di poter regolarizzare la propria posizione lavorativa approfittando della recente “sanatoria” che consente ai cittadini stranieri l’emersione dal lavoro irregolare.

In questi casi, tuttavia, gli agenti di polizia , nel corso della verifica delle attestazioni, devono rilevare le eventuali irregolarità, approfondendo ogni elemento dubbio.  L’esame della documentazione ed i riscontri delle impronte digitali effettuati in collaborazione con il personale dell’ufficio immigrazione della Questura, qualora evidenzino delle incongruenze, danno luogo a provvedimenti di denuncia immediata.

Le cronache riportano questi eventi, come recentemente accaduto ad Ostia: gli investigatori hanno scoperto che tre uomini avevano già presentato analoghe richieste negli uffici di polizia di altre province associando le loro domande ad identità diverse. Pertanto sono scattate le denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Ecco cosa prevede il Codice Penale:

Art. 495.  Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;

2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.