Lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015 – EXPO 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno  definito, le procedure di ingresso per iLavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015.

Era già stato fissato il limite numerico di ammissione sul territorio nazionale a quota 2.000 lavoratori

Con questo nuovo intervento ministeriale vengono chiariti i settori, le procedure e i limiti temporali

La procedura presenta moltissime novità:

 

Le tipologie di ingresso consentite sono:

 

1) Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia

 

2) Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare lo studio al numero 0236579618

10.000 nuovi ingressi per tirocinio e formazione

È stato pubblicato sulla G.U. n.216 del 15 settembre il decreto 12 luglio 2012, che ha fissato il contingente annuale 2012 di ingressi da parte di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Più precisamente sono stati previsti:

  • 5000 unità gli ingressi per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
  • ulteriori 5000 unità gli ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Nuove possibilità di ingresso e soggiorno per cittadine extra UE altamente qualificati

 Il Governo ha pubblicato il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108, di attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Il provvedimento entrerà in vigore l’8/8/2012 e prevede un ampliamento dei cosiddetti “ingressi fuori quota”, disciplinati dall’art 27 TU Immigrazione.
Viene, infatti, inserito un nuovo articolo, il 27 quater, che consente l’ingresso e il soggiorno superiore a tre mesi per lavoratori stranieri altamente qualificati che:
a) intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica
e
b) che siano in possesso di particolari titoli di soggiorno  o dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate

 

Per contattarci e richiedere consulenza compilare il seguente form:

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011

Fissate le quote d’ingresso per istruzione universitaria, musicale e coreutica.

È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l’anno accademico 2010-2011, la possibilità di
rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all’estero, di cui
– 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale
–  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale.

INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi

nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.
si allega il decreto: CLICCA QUI

Comunicazione Unilav e decreto flussi - circolare congiunta n° 18 del 2011

Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall’attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.

Il datore di lavoro, una volta “ottenuta” la quota e dopo aver completato l’iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione “UNILAV” (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso.
Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd “kit postale”

Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.

CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto

Consulenza telefonica professionale - FLUSSI 2011

Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.

Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.

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I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell’immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.

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DECRETO FLUSSI 2010 - 2011

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:

  • il decreto integrale,
  • il dettaglio della procedura per l’invio telematico (Click Day),
  • il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e
  • alcune indicazioni di carattere pratico.

CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale

Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

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|| DECRETO FLUSSI ||
  1. (Richiesto)
  2. (Richiesto)
  3. (Richiesto)
 

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L’assunzione di lavoratori stranieri irregolari determina la responabilità penale del datore di lavoro

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 8 luglio 2010, n. 25990

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. Per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il ****.

Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.

Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.

Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..

Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. In proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.

La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.

Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Decreto Flussi 2010 – 2011

È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 “quote”, divise come segue:
• 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi;
• 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente;
• 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
• 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine;
• 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.

Sono previsti tre click day:

• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto;
• per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.

Test di italiano per stranieri

Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all’esame di lingua Italiana per stranieri.

Scarica la circolare Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri

Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana

Il Ministero dell’Interno ha diffuso un appunto sulle modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana ex art. 9 Dlvo n 286/98, introdotto dal c.22 lett i) art 1 della legge n 94/2009.

Il  decreto entrerà in vigore il 12/12/2010 e interesserà tutti gli stranieri che chiederanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ALLEGATO

Nuove agevolazioni per ingressi ex art 27 lett a), c), g) D.Lvo n 286/98

Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.

Nuove esternazioni e imminenti novità

Il Ministro Maroni ha dichiarato che da marzo 2010 Romania e Bulgaria entreranno in area schengen.
Si parla sempre più insistentemente di un prossimo decreto flussi 2010 che dovrebbe essere pubblicato a novembre 2010

 

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

circ1 circ2 circ3

Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore


MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)

Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività della procedura in argomento.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELL’ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

(Forlani)

Stagionali: regole più stringenti contro il lavoro nero

È stata emanata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010, che mira a contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

La circolare modifica  in parte la procedura per il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale.

Si allega la circolare CLICCA QUI PER SCARICARLA

Espulsione: vincolante la valutazione del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2010, n.10636, ha  stabilito che il giudice di pace, nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, deve valutare il concreto pericolo che il clandestino deve affrontare in caso rientro nel Paese d’origine, anche nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia dato parere negativo.
L’art.19, co.1, del D.Lgs n.286/98, ha introdotto il divieto di espulsione o di respingimento come misura di protezione umanitaria, pur non conferendo, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia: tocca al Giudice di Pace valutare in concreto la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione.