Permesso unico di residenza e lavoro per extracomunitari

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul ‘permesso unico’ di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell’Unione Europea
I titolari di tale permesso  potranno beneficiare di pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici e avere, in generale, parita’ di trattamento con i cittadini dell’Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fiscalita’, per la formazione professionale e l’accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici.

Non potranno beneficiare del permesso unico: i rifugiati,i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all’interno di societa’ multinazionali

Il potere legislativo nazionale potrà esercitarsi con riferimento ai requisiti di accesso e durata ad alcuni benefici (alloggi, ecc.)

Fonte: www.ansa.it

Italiani all’estero: Circolare AIRE n.33

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare in materia di all’aggiornamento dell’AIRE (anagrafe residenti all’estero)

Clicca qui per scaricare la circolare: Aire_ circolare 33 del 2010

Nuove agevolazioni per ingressi ex art 27 lett a), c), g) D.Lvo n 286/98

Il Ministero dell’Interno, d’intesa i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Università e della Ricerca, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI), per agevolare gli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a)  (dirigenti o personale altamente specializzato), c (professori universitari), g  (funzioni e compiti specifici) dell’art 27 del TU sull’immigrazione.

Prestazioni per i lavoratori UE: le nuove regole.

L’Inps, con tre circolari del 2 luglio 2010, fornisce chiarimenti circa la fruizione di alcune prestazioni per i lavoratori operanti in più stati UE:
•  la circolare n.86 prevede che, nel caso delle prestazioni familiari, si dovrà stabilire la legislazione da applicare per evitare onerosi e ingiustificati cumuli di prestazioni, chiarendo che quando la domanda sia presentata in altro Stato UE l’Inps valuterà la domanda come se fosse stata presentata in Italia, a far data dalla presentazione della domanda all’Estero;
•  la circolare n.87 in materia di malattia e maternità chiarisce che l’Inps potrà effettuare le verifiche dello stato di malattia tramite l’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora all’estero del malato;
•  la circolare n.88 in materia di pensione chiarisce che, per perfezionare il diritto alla pensione dei soggetti che abbiano lavorato in più Stati membri, si dovrà far riferimento ai requisiti previsti nello Stato in cui ha residenza il richiedente, anche se il diritto si è perfezionato grazie al cumulo dei vari periodi maturati.

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Assunzioni stagionali extra UE: comunicazione entro 48 ore


MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Circolare congiunta 18/6/2010 n. 3965)

Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con Ie altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare iI prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sui medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qual ora il datore di lavoro non intenda piu procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività della procedura in argomento.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate,

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE

E DELL’ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

(Forlani)

Permesso di soggiorno a punti: i dettagli

Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha presentato al preconsiglio dei Ministri, che passerà all’esecutivo nei prossimi giorni, i dettagli relativi al nuovo permesso di soggiorno a punti: ACCORDO DI INTEGRAZIONE

  • lista di buona condotta con punteggi specifici
  • valevole per due anni prorogabili,
  • nel corso dei quali lo straniero dovrà collezionare un totale minimo di trenta punti
  • al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato

Doveri degli stranieri:

  • conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  • la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell’obbligo.

Sarà possibile, inoltre, dopo un mese dalla stipula dell’accordo d’integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Nella bozza in discussione è presente, inoltre, una forte limitazione che sarà certamente oggetto di vaglio costituzionale: “Non si fa luogo alla stipula dell’accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Il meccanismo a punti prevede, oltre alle attività necessarie per acquisire punti, anche i fatti idonei a decurtare i punti medesimi: possono infatti, essere tolti un massimo di 25 punti o di 8 punti , ad esempio, in caso di condanna, rispettivamente, a  pene non inferiori a tre anni o per illeciti amministrativi.

La bozza del testo di legge e il regolamento, con allegati e tabelle, è scaricabile da questo link: BOZZA PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI.

Pogliani Consulting è a disposizione per assistere le aziende e i lavoratori nelle pratiche di immigrazione, permesso di soggiorno, distacco, cittadinanza, ecc.

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Immigrazione: giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro

Il ministero dell’Interno, per agevolare le attività degli sportelli unici per l’immigrazione presso le prefetture, ha predisposto una raccolta della Giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in autotutela.

La raccolta è stata redatta dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Ecco l’indice degli argomenti:

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .
Capitolo I —- Sportello Unico per l’immigrazione . . .
Capitolo II —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
all’avviamento al lavoro subordinato di stranieri .
2.a)–Avvio del procedimento .
2.b)–Acquisizione e valutazione dei pareri del Questore e della
Direzione Provinciale del Lavoro .
2.c)–Disciplina normativa e regolamentare .
2.d)–Natura giuridica .
2.e)–Aspetti controversi e conseguenze giuridiche .
2.f) –Preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/1990) .
2.g)– Adozione e motivazione del provvedimento conclusivo
2.h)– Conseguenze in termini di annullamento del provvedimento di diniego,
di soccombenza e di pagamento delle spese legali .
2.i)– Comunicazione del provvedimento definitorio
2.l)–Termini entro i quali il procedimento deve essere definito .
Capitolo III —- Procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta
al ricongiungimento familiare
3.a)–Art.29 T.U. n. 286/1998
3.b)–Incidenza dello jus superveniens .
3.c)–Insufficienza dell’attestazione di coppia di fatto per ricongiungimento .
3.d)–Inidoneita’ dell’affidamento volontario –Aspetti particolari correlati al diritto
familiare straniero. – Rilevanza dell’istituto musulmano della Kafala .
Capitolo IV—- Procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro irregolare
(D.L. 9/9/2002 n. 195, convertito in L. n. 9/10/2002, n. 222-L. n. 102/2009) –
Incidenza e rapporti derivanti da provvedimenti espulsivi –
4.a)–Procedimento per l’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. n.286/1998) .
4.b)–Condizioni di espellibilità dei genitori di minori .
4.c)–Espulsione a seguito di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno di soggetto
già espulso sotto altre generalità titolare di successivo nulla osta al lavoro e
inserito nel contesto sociale
4.d)–Espulsione di soggetto convivente con minore
Capitolo V—-Vizi procedimentali e rimedio dell’autotutela ( L. 241/1990 )
5.a)–Art. 21 quinques (revoca del provvedimento) .
5.b)–Art.21 septies (nullità del provvedimento) .
5.c)–Art.21 octies (annullabilità del provvedimento) .
5.d)–Art.21 nonies (annullamento d’ufficio) .
5.e)–Introduzione
5.f)–Esercizio dell’autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime .
5.g)–Rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, in presenza di misure
cautelari adottate dall’autorità giudiziaria
5.h)–Insufficiente motivazione dei dinieghi di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri Capitolo VI—-Atti sollecitatori rispetto all’esercizio dell’autotutela-diffida stragiudiziale.
Capitolo VII—-Principali casi controversi a cui applicare il rimedio dell’autotutela
(art. 21 nonies legge 241/1990 – art.1 comma 136 legge 311/2006)
7.a) — Regolarizzazione lavoratori extracomunitari . .
7.a.1)–Insufficienza della semplice denuncia a carico dello straniero per legittimare
il diniego-sufficienza quando e’ seguita da condanna.
7.a.2)–La condanna penale patteggiata e’ causa ostativa alla regolarizzazione .
7.a.3)–E’ ostativa alla regolarizzazione la segnalazione di Schengen.
Non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura
dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto
7.b) — Rilascio nulla osta per lavoro subordinato .
7.b.1)–Reddito posseduto dal datore di lavoro insufficiente motivazione .
7.b.2)–Revoca del nulla osta per cessazione dell’attività accertata in epoca
successiva al rilascio
7.b.3)–Obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del
nulla osta con un provvedimento motivato nel termine di legge. Conseguenze
del silenzio inadempimento . .
Capitolo VIII—-Revoca del provvedimento di espulsione-condizioni .
8.a)–Straniero precedentemente espulso sotto false generalità, ammesso
(attraverso la procedura dei flussi programmati) all’ingresso con le
vere generalità e quindi inserito nel contesto socio-economico –
Bilanciamento degli interessi – Insufficienza dell’affidamento,
conseguente all’avvenuto successivo inserimento nell’attivita’
lavorativa regolare, ai fini della revoca
8.b)– Straniero precedentemente espulso ed emerso dal lavoro irregolare –
Richiesta di revoca dell’espulsione – Rilevanza dell’avvenuto
inserimento nel contesto sociale .
8.c)–Impugnazione del diniego di nulla osta al lavoro subordinato –
Legittimazione del solo datore di lavoro richiedente – Inammissibilità del ricorso
proposto dallo straniero proposto quale lavoratore . .
9.a)–Ricorsi gerarchici (Capo I –D.P.R.1199/1971) –Art. 1–Ricorso .
9.a.1)–Art. 2 -Termine – Presentazione .
9.a.2)–Art. 3 – Sospensione dell’esecuzione
9.a.3)–Art. 4 – Istruttoria
9.a.4)–Art.5 – Decisione .
9.a.5)–Art.6 – Silenzio
Capitolo X —- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
(Capo III –D.P.R.n.1199/1971)
10.a)–Art. 8 – Ricorso
10.b)–Art. 9 -Termine – Presentazione
10.c)–Art.11 – Istruttoria del ricorso- Richiesta di parere
10.d)–Art. 12 – Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario .
10.e)–Art. 13 – Parere su ricorso straordinario
10.f)–Art.14 – Decisione del ricorso straordinario .
Capitolo XI —- Disciplina tributaria dei ricorsi gerarchici
e straordinari (D.P.R. N. 642/1972) .
11.a)–Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo
11.b)–Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni
CONCLUSIONI

esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati UE

E’ appena stata pubblicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea

Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea sono in vigore dal 1° maggio 2010.

La normativa di riferimento è la seguente: Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

Ecco, in sintesi, la nuova procedura:


NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI  ESONERO CONTRIBUTIVO PER  I  LAVORATORI  DISTACCATI  NEGLI  STATI MEMBRI DELL’UE


Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II  del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11  a 16) e nel titolo  II  del Regolamento di applicazione  n. 987/2009  (artt. da 14 a 21).

Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro
mesi.


Pertanto,  il  formulario  E 101  sarà  sostituito  dal  formulario  A1, che potrà  avere la durata di
ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102  verrà abolito.

Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata  per
particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE)  883/2004,
il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971.  A questo
proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza,  che rimane  attribuita alle Direzioni
Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il
lavoratore viene inviato.

Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni  che possono verificarsi alla data di entrata
in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010):
1.

a)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010   → estensione
del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE) n.
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.

b)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del
distacco  possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del  regolamento    (CE)  n.
883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.

c)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E
102,  emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessun a  estensione del  distacco
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004  (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);

d)  formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E
102,  emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna  estensione del  distacco
possibile conformemente all’art. 12 del  regolamento (CE)  n.  883/2004 (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi
richiede  la  conclusione  di  un accordo  tra le autorità ai sensi  dell’art. 16 del regolamento   (CE)
n. 883/2004.

Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano:
•  ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE):
Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
•  alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale  è  stata estesa,  a
decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e
gli Stati dell’Unione europea.

Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei
regolamenti (CE)  nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.

I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi
alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003.

Link al documento ufficiale del Ministero: PROCEDURA DISTACCO