Lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015 – EXPO 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno  definito, le procedure di ingresso per iLavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015.

Era già stato fissato il limite numerico di ammissione sul territorio nazionale a quota 2.000 lavoratori

Con questo nuovo intervento ministeriale vengono chiariti i settori, le procedure e i limiti temporali

La procedura presenta moltissime novità:

 

Le tipologie di ingresso consentite sono:

 

1) Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia

 

2) Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare lo studio al numero 0236579618

10.000 nuovi ingressi per tirocinio e formazione

È stato pubblicato sulla G.U. n.216 del 15 settembre il decreto 12 luglio 2012, che ha fissato il contingente annuale 2012 di ingressi da parte di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Più precisamente sono stati previsti:

  • 5000 unità gli ingressi per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
  • ulteriori 5000 unità gli ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Nuove possibilità di ingresso e soggiorno per cittadine extra UE altamente qualificati

 Il Governo ha pubblicato il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108, di attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Il provvedimento entrerà in vigore l’8/8/2012 e prevede un ampliamento dei cosiddetti “ingressi fuori quota”, disciplinati dall’art 27 TU Immigrazione.
Viene, infatti, inserito un nuovo articolo, il 27 quater, che consente l’ingresso e il soggiorno superiore a tre mesi per lavoratori stranieri altamente qualificati che:
a) intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica
e
b) che siano in possesso di particolari titoli di soggiorno  o dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate

 

Per contattarci e richiedere consulenza compilare il seguente form:

REGOLARIZZAZIONI 2012

In data 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro, il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è  irregolare. Il decreto, recependo la direttiva europea 2009/52/CE e inasprendo le sanzioni penali e amministrative per chi assume stranieri irregolari, dà anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno agli extracomunitari che denunciano uno sfruttamento grave.

La nuova sanatoria per gli stranieri clandestini partirà dal 15 settembre 2012 e consentirà a quei cittadini extracomunitari che lavorano irregolarmente nel territorio italiano da almeno tre mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto)  di farsi regolarizzare dal proprio datore di lavoro ed ottenere così un permesso di soggiorno. I datori di lavoro, infatti, avranno un mese a disposizione, dal 15 settembre al 15 ottobre per completare l’iter di regolarizzazione (pagamento mode. F24, presentazione istanza, ecc) .

 

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO:

Il datore di lavoro potrà essere: italiano, comunitario o extracomunitario (titolare di permesso di soggiorno)

Sono esclusi i datori di lavoro che:

  • negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, siano stati condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari;

  • in passato abbiano presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o all’assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore o , comunque, non imputabili al datore di lavoro.

 

REQUISITI DEL LAVORATORE:

Il lavoratore extracomunitario per essere regolarizzato, deve essere presente sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, presenza che verrà dimostrata tramite documentazione rilasciata da organismi pubblici.

Sono esclusi dalla procedura i lavoratori stranieri irregolari che:

  • abbiano avuto un provvedimento di espulsione;

  • risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

  • risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei reati previsti dall’art. 380 cpp;

  • siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione.

 

PROCEDURA DI EMERSIONE:

Per regolarizzare il lavoratore, il datore di lavoro, deve versare un contributo forfettario di 1.000 Euro per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

Il datore di lavoro, al momento della stipula del contratto di soggiorno dovrà, inoltre, dimostrare di aver regolarmente assolto tutti gli obblighi retributivi, fiscali e contributivi.

POGLIANI CONSULTING OFFRE CONSULENZA E ASSISTENZA PER LE PRATICHE DI REGOLARIZZAZIONE

Se volete contattarci, vi invitiamo a chiamre direttamente il numero 0236579618.

Potremo fare una valutazione preliminare di fattibilità ed esporre i costi del servizio.

.

.

ATTENZIONE: lo studio di consulenza Pogliani Consulting garantisce il buon esito delle pratiche condotte secondo la procedura preordinata e regolare. Non sono in alcun modo possibili deroghe alle procedure di legge, nè violazioni della stessa. Il servizio è erogato da un professionista abilitato e competente (Consulente del Lavoro iscritto all’albo) che non ha e non vanta accesso a corsie preferenziali, nè conoscenze dirette o rapporti “privilegiati” con funzionari delle Autorità preposte alla trattazione della pratica (Sportello Immigrazione, Ministero, Questure, ecc).

Al via da domani le domande per i Flussi dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2012.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Di conseguenza i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Nuovi formulari Paper SED

L’Inps ha pubblicato i Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità) , U (prestazioni di disoccupazione) ed F (prestazioni familiari): i nuovi formulari comunitari  sostituiscono quelli delle serie E100, E300 ed E400 attualmente utilizzati in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali. I nuovi formulari saranno temporaneamente in uso per il periodo transitorio previsto fino al 30 aprile 2014, per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica.

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. del 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:

a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  s.m.i.

CONTINUA: leggi il resto dell’articolo Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Permesso unico di residenza e lavoro per extracomunitari

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul ‘permesso unico’ di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell’Unione Europea
I titolari di tale permesso  potranno beneficiare di pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici e avere, in generale, parita’ di trattamento con i cittadini dell’Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fiscalita’, per la formazione professionale e l’accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici.

Non potranno beneficiare del permesso unico: i rifugiati,i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all’interno di societa’ multinazionali

Il potere legislativo nazionale potrà esercitarsi con riferimento ai requisiti di accesso e durata ad alcuni benefici (alloggi, ecc.)

Fonte: www.ansa.it

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Il contratto di soggiorno (mod Q) non deve più essere spedito, ma permane l’obbligo della sua compilazione e della sua conservazione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

CIRCOLARE: il contr di sogg non deve più essere spedito. comunicaz. 28.11.2011

Fissate le quote d’ingresso per istruzione universitaria, musicale e coreutica.

È stato pubblicato  il decreto 3 agosto 2011 (G.U. n.202 del 31 agosto), che ha fissato, per l’anno accademico 2010-2011, la possibilità di
rilascio di visti di ingresso  in favore di cittadini stranieri residenti all’estero, di cui
– 42.482 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio
aventi valore legale
–  6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica  musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale.

INGRESSI per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi

nella Gazzetta Ufficiale del 29/08/2011 n°200 è stato pubblicato il decreto 11 Luglio 2011 che determina, come ogni anno, il contingente di ingressi, per cittadini stranieri, finalizzati alla partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi ex art 27 comma 1 lett. f) TU immigrazione.
si allega il decreto: CLICCA QUI

Comunicazione Unilav e decreto flussi - circolare congiunta n° 18 del 2011

Con la circolare congiunta n° 18 del 2011 sono state estese anche alle quote previste dall’attuale decreto flussi le regole a suo tempo fissate per  gli ingressi dei lavoratori stagionali.

Il datore di lavoro, una volta “ottenuta” la quota e dopo aver completato l’iter, accompagnando il lavoratore extracomunitario per la firma del contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Immigrazione, dovrà effettuare la comunicazione “UNILAV” (ex C/ASS) entro 48 ORE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO stesso.
Ciò impone, naturalmente, che il lavoratore si faccia parte diligente attivandosi il giorno stesso della convocazione allo Sportello Immirazione o, al più tardi, il giorno successivo, andando presso uno degli uffici postali abilitati per effettuare la spedizione del cd “kit postale”

Decreto flussi 2010: ripartizione provinciale delle quote

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare emanata il 21 febbraio 2011 ha definito l’assegnazione su base provinciale delle quote dei lavoratori appartenenti ai Paesi privilegiati e dei lavoratori domestici, ad esclusione di Trento, Bolzano, Veneto e Friuli.
Con la stessa circolare, il Ministero ha definitivamente respinto le proposte di riservare – all’interno delle quote per i lavoratori domestici – una corsia privilegiata alle domande di assunzione di personale addetto alla cura delle persone rispetto alle richieste di colf.

CLICCA QUI per scaricare il testo del decreto

Consulenza telefonica professionale - FLUSSI 2011

Pogliani Consulting, per rispondere alle numerose richieste che pervengono al nostro centralino, ha istituito un servizio di consulenza telefonica, attivabile anche per chi non è cliente dello studio, accessibile con semplici modalità.

Chiunque può richiedere un appuntamento telefonico per porre qualsiasi domanda ed avere ogni tipo di chiarimento in materia di flussi, regolarizzazioni, click day, modulistica, documenti, permesso di soggiorno, quote, invio telematico, ecc.

COSTO DEL SERVIZIO: 80 Euro + iva per chiamata, fino ad un massimo di un’ora di consulenza.

I nostro consulente specialista, professionista abilitato ed esperto in diritto dell’immigrazione, garantisce completezza, precisione e autorevolezza nelle risposte.

Per accedere al servizio, è necessario pagare, con carta di credito o bonifico bancario, la quota della prima ora di consulenza. La quota comprende la chiamata del professionista e la consulenza erogata, sino al raggiungimento della prima ora. Le ore successive richiedono appuntamenti multipli. Il numero delle domande è illimitato ma può riguardare un unico il soggetto cliente che ha richiesto la consulenza. Il servizio è a corpo, le frazioni di ora non usufruite non saranno rimborsate.

VUOI UNA CONSULENZA?  —  ACQUISTA IL SERVIZIO  —  PARLA CON IL NOSTRO ESPERTO  —  RISOLVI I TUOI PROBLEMI

Clicca qui per accedere al servizio

Nuove modalità di riscossione dei crediti Inps

A far data dall’1/1/2011 la disciplina di riscossione dei crediti contributivi Inps è stata oggetto di radicali modifiche.

Il ricupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps verrà effettuato tramite un nuovo strumento, l’avviso di debito, che sostituirà la “vecchia” cartella di pagamento.

L’avviso di debito ha valore di titolo esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica l’Agente delle Riscossione può procedere direttamente all’esecuzione forzata.

Questa nuova procedura riguarderà anche debiti risalenti a periodi antecedenti al 2011, per i quali non sia stata ancora perfezionata l’iscrizione a ruolo.

Il pagamento dovrà avvenire, entro 60 giorni, presso l’Agente della riscossione competente, restando salva la facoltà, per il contribuente, di chiedere la rateazione.

Il nuovo sistema di riscossione prevede, inoltre, una disciplina differente, a seconda della tipologia del debito:

a)      avviso di addebito da omissione contributiva, i.e. per somme denunciate e non versate in tutto o in parte o versate oltre le scadenze

In questi caso l’Inps continuerà ad avvalersi dell’istituto dell’avviso bonario, prima di formare e notificare l’avviso di debito.

b)      avviso di addebito da accertamento, i.e. per  somme accertate a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.

Al contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento entro 90 gg dalla notifica, trascorsi i quali, nell’inerzia del contribuente, . l’Inps  formerà enotificherà l’avviso di debito

Contro l’avviso di addebito è possibile proporre ricorso, entro  40 giorni dalla notifica al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps competente.

DECRETO FLUSSI 2010 - 2011

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po’ in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all’anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Pubblichiamo una circolare di approfondimento contenete:

  • il decreto integrale,
  • il dettaglio della procedura per l’invio telematico (Click Day),
  • il dettaglio delle quote suddivise per nazione e tipologia e
  • alcune indicazioni di carattere pratico.

CLICCA QUI per scaricare la circolare integrale

Come l’esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l’apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

.

.

|| DECRETO FLUSSI ||
  1. (Richiesto)
  2. (Richiesto)
  3. (Richiesto)
 

cforms contact form by delicious:days

L’assunzione di lavoratori stranieri irregolari determina la responabilità penale del datore di lavoro

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 8 luglio 2010, n. 25990

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto T.M. Per insussistenza del fatto dall’imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il ****.

Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell’imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.

Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.

Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull’assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che l’assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l’indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..

Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. In proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.

La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.

Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione dell’indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Decreto Flussi 2010 – 2011

È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011. Tale decreto mette a disposizione 98.080 “quote”, divise come segue:
• 52.080 per lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi;
• 30.000 ingressi per lavoro domestico e assistenza e cura alla persona, per lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nel caso precedente;
• 11.500 quote per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro; 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
• 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine;
• 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la consueta procedura telematica.

Sono previsti tre click day:

• per i lavoratori di tutti i settori del lavoro subordinato (comprese  colf e badanti) le domande dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto;
• per le sole  colf e badanti, invece, provenienti da Paesi non appartenenti a quelli inseriti nell’elenco, la data sarà quella delle 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione, così come per chi vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• per presentare la domanda dedicata ai lavoratori di altri settori non rientranti tra quelli provenienti dai Paesi elencati, sarà quella delle 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione.

Italiani all’estero: Circolare AIRE n.33

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare in materia di all’aggiornamento dell’AIRE (anagrafe residenti all’estero)

Clicca qui per scaricare la circolare: Aire_ circolare 33 del 2010

Test di italiano per stranieri

Ad integrazione della precedente News pubblichiamo la circolare del ministero degi interni che chiarisce ogni dettaglio operativo relativo all’esame di lingua Italiana per stranieri.

Scarica la circolare Circolare del 16-11-2010 test Italiano per stranieri